residenza, mutuiPassa alla Camera un emendamento che estende la possibilità di concedere in comodato l’immobile dai genitori ai figli (o viceversa) fruendo di una riduzione del 50% delle imposte comunali.

 

Benefici più ampi per gli immobili concessi in comodato ai figli (o ai genitori) dal prossimo anno. L’Aula della Camera ha dato il via libera ad un emendamento nella legge di stabilita’ a prima firma dei deputati di Alleanza Popolare Librandi e Sammarco (4.119) che introduce, a partire dal prossimo anno, una riduzione del cinquanta per cento della base imponibile IMU (in luogo dell’esenzione, disposta dal testo originario) per gli immobili dati in comodato d’uso a figli o genitori. Il beneficio si applicherà purché il contratto sia registrato e il comodante possieda un solo immobile in Italia, e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è sito l’immobile concesso in comodato.

 

A differenza della prima versione del provvedimento uscito da Palazzo Madama la riduzione fiscale sarà estesa però anche al caso in cui il comodante, oltre all’immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale (purchè non di lusso).

 

L’obiettivo di questa modifica – ricordano i firmatari dell’emedamento – è consentire ai genitori di concedere in comodato gratuito ai figli un eventuale secondo immobile che possiedono nello stesso comune di residenza pagando la metà dell’imposta Imu e Tasi stabilita dal Comune sull’immobile dato in comodato. “Una modifica opportuna dato che la prima versione del testo uscito dal Senato a metà novembre rendeva praticamente impossibile per il comodante concedere l’appartamento beneficiando dell’esenzione dall’imposta comunale a meno di andare a vivere in affitto o all’estero”.

 

Con la riscrittura delle regole salta comunque l’agevolazione attuale che consente ai Comuni la possibilità di assimilare all’abitazione principale le case concesse in comodato a figli e genitori purché l’Isee famigliare del comodatario non superi i 15mila euro, oppure per le quote di rendita fino a 500 euro.

 

Confermate le altre misure sul mattone con lo stop alle imposte comunali alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica; la riduzione del prelievo fiscale per i proprietari che danno in affitto la propria casa a canone concordato (si riduce il prelievo del 25% sulla base dell’aliquota stabilita del Comune); infine si estende l’aliquota agevolata al 2% sull’imposta di registro sull’acquisto della prima casa a condizione che l’acquirente alieni l’immobile che in passato ha già fruito dell’agevolazione entro un anno dalla stipula del rogito.