VIESPer effetto del Dlgs.175/2014, la cancellazione dalla banca dati VIES, oltre che per esplicita richiesta del contribuente, può intervenire d’ufficio nel caso di:

 

  • esito negativo dell’attività di controllo sulla correttezza/completezza dei dati forniti all’iscrizione

 

  • mancata presentazione di almeno un Intrastat per 4 trimestri solari consecutivi; in tal caso:

 

– la competente Direzione provinciale invierà apposita comunicazione preventiva all’interessato;

 

– l’esclusione avrà effetto dal 60° giorno dalla data di spedizione (non di notifica) della comunicazione.

 

Posto che l’operatività della norma ha dovuto attendere il decorso di 4 trimestri dalla data della sua entrata in vigore, la prima esclusione andrà verificata al 13/12/2015; in particolare a tale data:

 

  • i contribuenti potranno essere destinatari di una comunicazione di cancellazione dall’archivio VIES

 

  • ove non abbiano presentato alcun Intrastat (attivi/passivi per beni/servizi) fin dal 1/01/2014.

 

 

Nel periodo intercorrente tra la ricezione della comunicazione preventiva e la cancellazione dal VIES, il contribuente interessato a mantenere l’iscrizione può inviare all’Ufficio competente la documentazione attestante l’effettuazione di operazioni intra-UE nei 4 trimestri di riferimento, o fornire elementi adeguati a dimostrare l’esistenza di operazioni intra-UE in corso di effettuazione o ancora da effettuare.