Alcuni importanti chiarimenti sulle assenze per malattia del personale della scuola.
Il dipendente ha l’obbligo di avvertire la scuola della sua assenza non oltre l’inizio dell’orario di lavoro
A tal proposito l’art 17/10 del CCNL/2007 tuttora in vigore è molto chiaro sull’argomento:
“L’assenza per malattia, salva l’ipotesi di comprovato impedimento, deve essere comunicata all’istituto scolastico o educativo in cui il dipendente presta servizio, tempestivamente e comunque non oltre l’inizio dell’orario di lavoro del giorno in cui essa si verifica, anche nel caso di eventuale prosecuzione di tale assenza”.
Tale comma rimane confermato e quindi vi è ancora l’obbligo per tutto il personale della scuola assunto a tempo indeterminato e determinato di comunicare “tempestivamente”, quindi per le vie brevi (tramite telefono o al massimo via fax o telegramma), e “non oltre l’inizio dell’orario di lavoro” l’assenza per malattia.
È utile precisare che per “orario di lavoro” si intende l’orario di apertura della scuola e non quello di servizio del personale.
Es. Docente che il giorno in cui informa la scuola dell’assenza per malattia inizia la sua giornata lavorativa dalla “seconda ora” in poi: il docente ha comunque l’obbligo di comunicare l’assenza entro l’orario di apertura della scuola e in ogni caso prima che in quel giorno inizino le lezioni.
Tale obbligo di comunicazione, indipendentemente dall’orario di servizio del dipendente e dalle modalità di invio poi della certificazione medica, rientra nel dovere di diligenza sancito dalla Corte di Cassazione in data 14/5/97: in questo caso il dovere del personale è quello di comunicare tempestivamente l’assenza in modo da permettere alla scuola di provvedere alla sostituzione.
Ora, dal momento che con l’invio telematico del certificato la comunicazione della malattia e della sua durata dovrebbe avvenire in “tempo reale”, sembra decadere l’obbligo da parte del dipendente di comunicare tempestivamente a scuola anche la durata dell’assenza.
Alla base però vi è sempre un interesse pubblico da rispettare (garantire all’utenza l’espletamento di un servizio), pertanto il dipendente (soprattutto se docente) che si assenta dovrebbe fin da subito mettere la scuola nelle condizioni di attuare le modalità più opportune di sostituzione, e ciò può avvenire nel migliore dei modi solo se la scuola conosce prima dell’inizio delle attività previste per quel giorno il numero dei giorni di assenza del dipendente (è in base a questo che la scuola deciderà se utilizzare personale interno, nominare un supplente ecc.).
Il dipendente, pertanto, nel momento in cui avvertirà la scuola per le vie brevi dovrà in quell’occasione comunicare anche la durata dell’assenza.
Quanto detto vale anche nel caso di eventuale prosecuzione dell’assenza.
Nel contempo il dipendente ha anche l’obbligo di comunicare il recapito, se diverso da quello inizialmente indicato alla scuola di servizio, per la corretta verifica dello stato di malattia da parte del medico fiscale.
Giova intanto ricordare che il dipendente assente per malattia, pur in presenza di espressa autorizzazione del medico curante ad uscire, è tenuto a farsi trovare nel domicilio comunicato all’amministrazione, in ciascun giorno, anche se domenicale o festivo (se ricadenti nel periodo di malattia), dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 18.
L’art 17/16 del CCNL precisa infatti che qualora il dipendente debba allontanarsi, durante le fasce di reperibilità, dall’indirizzo comunicato per visite mediche, prestazioni o accertamenti specialistici o per altri giustificati motivi, che devono essere, a richiesta, documentati, è tenuto a darne preventiva comunicazione all’amministrazione con l’indicazione della diversa fascia oraria di reperibilità da osservare.
Si aggiunge inoltre la circolare della Funzione Pubblica n. 1 del 19/03/2010 la quale conferma l’obbligo del dipendente di comunicare all’Amministrazione l’indirizzo di reperibilità, se diverso da quello di residenza (o domicilio abituale).
Il dipendente nel momento in cui comunica l’assenza alla scuola ha dunque l’obbligo di precisare l’indirizzo dove essere reperito (si consiglia di riconfermarlo anche nel caso di prolungamento dell’evento morboso).
Anche questo obbligo riguarda il dovere di diligenza sancito dalla Cassazione: in questo caso il dovere sta nel consentire l’effettuazione della visita di controllo e garantire la reperibilità al domicilio.
È possibile la comunicazione di due diversi recapiti durante il periodo di assenza dal lavoro per malattia (ad esempio suddivisi per fasce orarie o per domicili diversi)?
Riportiamo un parere ARAN per il comparto Autonomie Locali che può essere applicato anche al Comparto Scuola in quanto ciò che prevedono i relativi articoli e commi coincidono.
“Dall’art.21, comma 12 del CCNL del 6.7.1995, non risulta che il dipendente, ai fini del controllo della malattia, possa indicare all’amministrazione più di un domicilio: infatti, la clausola contrattuale si riferisce sempre ad un solo domicilio (normalmente coincidente con la residenza).
Dallo stesso comma, risulta anche che il lavoratore può allontanarsi dal domicilio indicato solo in presenza di un’espressa autorizzazione del medico curante, fermo restando che, pur in presenza di tale autorizzazione, egli è comunque tenuto a farvisi trovare durante le fasce orarie di reperibilità.
Questa regola subisce una sola eccezione, espressamente indicata nello stesso art.21, comma 13, “qualora il dipendente debba allontanarsi, durante le fasce di reperibilità, dall’indirizzo comunicato (anche in questo caso, la lettera della clausola contrattuale conferma che il domicilio è uno solo – n.d.r.), per visite mediche, prestazioni o accertamenti specialistici o per altri giustificati motivi, che devono essere, a richiesta, documentati, è tenuto a darne preventiva comunicazione all’amministrazione.”
Alla luce di tale ultima previsione, potrebbe ritenersi lecita la preventiva indicazione di due domicili diversi (uno per la fascia oraria del mattino e uno per quella del pomeriggio) solo se il dipendente fosse in grado di documentare in anticipo la sistematica sussistenza delle condizioni ivi indicate: al di fuori di tale particolarissima ipotesi, che riteniamo piuttosto remota, non crediamo sia possibile procedere nel senso auspicato dal lavoratore.
Per completezza (e a scanso di possibili equivoci), precisiamo che l’art.21, comma 13 è chiaramente volto a giustificare tutte le assenze dal domicilio eccezionalmente determinate o comunque giustificate dallo stato di malattia (non a caso vengono menzionate le visite mediche e le prestazioni o gli accertamenti specialistici) e non può di certo essere invocato per giustificare altri tipi di assenza che non hanno alcuna relazione con lo stato morboso.
Anche la giurisprudenza ha sempre avuto, al riguardo, un orientamento piuttosto restrittivo, sia perché ha escluso, ad esempio, che possano costituire giustificato motivo dell’assenza del lavoratore dalla propria abitazione: la sottoposizione ad un normale trattamento fisioterapico (Trib. Milano 2.7.1986); l’essersi recato in farmacia, ove non sia provata l’urgenza e l’indifferibilità dell’acquisto delle medicine (Pret. Milano, 5.6.1986); l’essersi recato dal medico curante per ritirare una ricetta (Pret. Arezzo 12.6.1986); sia perché ha sempre affermato (si veda, per tutte, Cassaz. 2452 del 1987) che la permanenza in casa durante la malattia, anche al di fuori dell’obbligo di reperibilità connesso ai controlli sanitari, rientra tra le cautele che il lavoratore ammalato ha il dovere di osservare, secondo i principi stabiliti dagli artt. 1175 e 1375 del codice civile, al fine di favorire il più sollecito recupero delle energie psicofisiche (con la conseguenza che l’abbandono del proprio domicilio può anche essere fonte di responsabilità disciplinare quando abbia determinato un aggravamento dello stato di malattia o abbia ritardato la guarigione).”