SIIQIstruzioni aggiornate per il modello “Comunicazioni per il regime di tassazione delle Siiq e delle Siinq”. Il via libera al turn over arriva con il provvedimento del 18 dicembre dell’Agenzia delle Entrate.

 

L’adeguamento è la naturale conseguenza delle modifiche apportate, dal decreto “Sblocca Italia”, allo speciale regime opzionale civilistico e fiscale riguardante le Società di investimento immobiliare quotate (Siiq), introdotto dalla Finanziaria 2007.

 

La norma prevede l’esclusione dall’Ires e dall’Irap del reddito derivante dall’attività di locazione immobiliare e l’applicazione di una ritenuta del 20% sugli utili distribuiti ai partecipanti.

 

In particolare, gli aggiornamenti derivano dall’articolo 20 del Dl 133/2014 (lo “Sblocca Italia” appunto) convertito, con modificazioni, dalla legge 164/2014, che ha ritoccato alcuni requisiti di accesso prevedendo:

 

  • una maggiore percentuale massima di controllo, arrivata dal 51 al 60 per cento

 

  • la possibilità di sospendere il regime fino al ripristino del requisito partecipativo

 

  • una minore percentuale di flottante detenuta dai soci, scesa dal 35 al 25 per cento

 

  • un più vasto raggio di investimento

 

  • la riduzione dell’obbligo di distribuzione dell’utile netto ai soci scesodall’85 al 70 per cento.

 

Ricordiamo che l’ opzione va esercitata entro la fine del periodo d’imposta precedente a quello dal quale la società intende avvalersi del regime agevolato. Un’altra novità riguarda proprio la presentazione della comunicazione, ora anche telematica grazie al software predisposto dall’Agenzia delle Entrate.

 

L’opzione è irrevocabile e implica, per la società, l’assunzione della qualifica di “Società di investimento immobiliare quotata” (Siiq), che va indicata nella denominazione sociale e in tutti i documenti della società.

 

Le modifiche alla disciplina previste dal decreto “Sblocca Italia” hanno portato nuove regole e, quindi, la necessità di riscrivere il vademecum alla compilazione dell’opzione.