Il personale della scuola che gode ai fini del pensionamento di una sola finestra di uscita, ha ricevuto solo nei giorni scorsi dall’INPS il diritto alla salvaguardia e quindi all’utilizzo a tal fine dei criteri pensionistici ante riforma Fornero a partire dal 1 settembre 2015, data ad oggi non utilizzabile proprio per la presenza dell’unica finestra di uscita prevista a partire dal 1° settembre di ogni anno, entro 20 giorni dall’inizio delle scuole come da calendario scolastico.
I dipendenti del comparto della scuola che hanno ricevuto la certificazione con decorrenza 1°settembre 2015 potranno accedere al pensionamento anche dal 1° settembre 2016..
A seguito delle pressioni della FLC CGIL e dell’INCA nazionale, l’INPS, con messaggio n. 7327 del 4 dicembre 2015, ha precisato che la data di decorrenza indicata nella certificazione di diritto alla salvaguardia costituisce la prima decorrenza teorica utile della pensione, fermo restando la possibilità di conseguire il pensionamento in qualsiasi momento successivo.
Con lo stesso messaggio l’istituto ha precisato che non sussistono problemi di esclusione dalla salvaguardia per raggiunta copertura finanziaria per coloro che presentano domanda di pensione successivamente alla data di decorrenza indicata nella certificazione di salvaguardia.
Pertanto, i dipendenti del comparto della scuola che hanno ricevuto la certificazione con decorrenza 1°settembre 2015 potranno accedere al pensionamento anche dal 1° settembre 2016.
Nel frattempo a seguito di un incontro presso il Ministero del Lavoro tra MIUR e INPS è scaturita l’ipotesi di presentazione di un emendamento alla legge di stabilità in discussione in Parlamento per consentire ai lavoratori della scuola di accedere al pensionamento in salvaguardia non appena approvata la legge stessa.
Tale emendamento è stato approvato dalla 5^ Commissione Bilancio della Camera nel testo sotto riportato ed entrerà nella discussione sulla legge di stabilità:
Pertanto i lavoratori interessati debbono attendere l’approvazione definitiva della legge prima di produrre le domande di dimissioni che consentiranno loro di accedere al pensionamento con decorrenza immediata.
Per tenervi informati sugli sviluppi della vicenda vi invitiamo a rivolgervi alle sedi territoriali della FLC CGIL e dell’INCA nazionale.
Testo dell’emendamento:
Emendamento 18.107: Art. 1 comma 145 bis – Decorrenza trattamento pensionistico personale comparto scuola e AFAM
Dopo comma 145, aggiungere il seguente:
“145-bis. I lavoratori del comparto scuola e AFAM i quali, a seguito dell’attività di monitoraggio e verifica relativa alle misure di salvaguardia che ha dato luogo alla rideterminazione degli oneri di cui al comma 145 e che, in applicazione del procedimento di cui all’articolo 1, comma 193, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha disposto il riconoscimento dell’applicazione della salvaguardia anche ai titolari di congedo, ai sensi dell’articolo 42, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, o permessi, ai sensi dell’articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, eccedenti il limite numerico previsto dal decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, e dalla legge 10 ottobre 2014, n. 147, hanno ricevuto la lettera di certificazione del diritto a pensione con decorrenza dal 1o settembre 2015, possono accedere al trattamento pensionistico a decorrere dal primo giorno successivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, anche in deroga alle disposizioni del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e all’articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.”