imposta bollo virtuale 2Gli utenti che hanno ottenuto la necessaria autorizzazione per assolvere l’imposta di bollo in modalità virtuale sugli atti emessi nell’anno solare hanno a disposizione, da oggi, un nuovo modello di dichiarazione da inviare, esclusivamente on line, all’Agenzia. L’ultimo esemplare consente di scomputare l’acconto effettivamente versato nel periodo di riferimento dell’attestazione sulle rate bimestrali e/o sull’anticipo dell’anno dopo.

 

Approvato con provvedimento del 17 dicembre 2015, il neonato schema dichiarativo è accompagnato dalle relative istruzioni, dalle specifiche tecniche e anche da un allegato contenente le caratteristiche tecniche per la stampa.
 

Il modello è frutto di una disposizione contenuta nel comma 597 della legge di stabilità per il 2014, che integrando l’articolo 15, comma 5 del Dpr 642/1972, ha stabilito l’obbligo di indicare, oltre agli atti “distinti per voce di tariffa”, anche “gli altri elementi utili per la liquidazione dell’imposta” e aggiunto un nuovo periodo, secondo il quale “la dichiarazione è redatta, a pena di nullità, su modello conforme a quello approvato con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate”.
 

Tanto premesso e considerato che dal 1° gennaio 2015 gli utenti interessati (Poste italiane, banche, imprese di assicurazioni e altre società ed enti finanziari) e autorizzati ad assolvere il bollo in modo virtuale (mediante un meccanismo fatto di acconti basati su conteggi provvisori e saldi su liquidazioni definitive ricevute dagli uffici finanziari) sono obbligati a presentare la dichiarazione contenente l’indicazione del numero degli atti e dei documenti emessi nell’anno precedente, l’Amministrazione finanziaria ha approvato, con provvedimento del 14 novembre 2014, la prima versione del modello.
 

Ora, si è reso necessario un restyling dello stesso per offrire “la possibilità di scomputare l’acconto effettivamente versato nell’anno di riferimento della dichiarazione sulle rate bimestrali e/o sull’acconto dovuto per l’anno successivo (circolare n. 16 del 14 aprile 2015)”.
 

Il modello, che consente l’immediata lettura degli elementi utili per la liquidazione definitiva dell’imposta e vale anche per le rinunce all’autorizzazione, va trasmesso unicamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline), direttamente dagli interessati o tramite gli intermediari incaricati dell’invio delle dichiarazioni. A questo proposito, ricordiamo che l’adempimento ha come termine di scadenza la fine di gennaio di ciascun anno successivo al periodo d’imposta di riferimento.