Con la sentenza in rassegna (causa n.C-58/14), la Corte di giustizia si è pronunciata in merito alla corretta classificazione doganale dei lettori di libri elettronici (“e-book reader”) nell’ambito della voce 8543 70 (“Macchine ed apparecchi elettrici con una funzione specifica, non nominati né compresi altrove” nel capitolo 85 della nomenclatura combinata, Nc), di cui all’allegato I del regolamento Ce n. 2658/87 del 23 luglio 1987.
Nel caso di specie, tali apparecchi contengono, oltre al materiale necessario per la lettura di libri, un’opzione di emissione vocale, un programma per la restituzione di formati audio e una funzione di dizionario; su tali apparecchi sono, inoltre, preinstallati taluni dizionari e altri ancora possono essere ivi scaricati e installati.
A fronte della richiesta di informazione tariffaria vincolante (Itv) presentata dalla società importatrice, l’Autorità doganale nazionale aveva deciso di classificare i suddetti e-book reader nella sottovoce residuale 8543 70 90 (“Altri”) della Nv, per la quale è prevista l’applicazione del dazio all’importazione con aliquota del 3,7%, con la motivazione che la funzione principale di questi apparecchi consiste nella riproduzione di libri immagazzinati in forma elettronica e non nella funzione di traduzione o di dizionario.
Tale Itv è stata impugnata dalla società di fronte al giudice tributario nazionale, che ha intimato all’Autorità doganale di emettere un’informazione tariffaria vincolante classificando gli e-book readernella sottovoce 8543 70 10 (“Macchine elettriche con funzioni di traduzione o dizionario”) della Nc, per la quale è prevista, invece, l’esenzione dal dazio.
Al riguardo, la Corte di giustizia ha preliminarmente precisato che, in materia di classificazione doganale, la sua funzione consiste nel chiarire al giudice nazionale i criteri la cui attuazione gli permetterà di classificare correttamente nella Nc i prodotti in discussione nel procedimento, piuttosto che nel procedere essa stessa a tale classificazione (vedi la sentenza del 20 novembre 2014, causa n. C-666/13).
Spetta, in particolare, al giudice nazionale determinare, nel caso di specie, quali siano le funzioni principali e accessorie del prodotto di cui occorre effettuare la classificazione tariffaria. Peraltro, dalle questioni pregiudiziali prospettate alla Corte risulta che la funzione principale degli e-book reader in esame sia una funzione di lettura.
A tale riguardo, la Corte ricorda che, per garantire la certezza del diritto e agevolare i controlli, il criterio decisivo per la classificazione doganale delle merci dev’essere ricercato, in generale, nelle loro caratteristiche e proprietà oggettive, quali definite nel testo della voce della Nc e delle note delle sezioni o dei capitoli (vedi, in particolare, la sentenza del 22 dicembre 2012, nelle cause n. C-320/11, n. C-330/11, n. C-382/11 e n. C-383/11).
Sul punto, il giudice del rinvio osserva che nella Nc non esiste alcuna sottovoce la cui formulazione sia espressamente riferita a un apparecchio elettrico avente come funzione principale quella di lettura; nondimeno, aggiunge la Corte, da tale circostanza non si può inferire che, in mancanza di sottovoci della Nc che corrispondano esattamente alla funzione principale di un tale apparecchio, quest’ultimo debba essere classificato in una sottovoce specifica sulla base di una delle sue funzioni accessorie. Infatti, la classificazione tariffaria di un prodotto deve essere effettuata tenendo conto della funzione principale di quest’ultimo.
In tal senso, la Corte ha già sottolineato che, ai fini della classificazione di un prodotto, è necessario considerare che cosa appare principale o accessorio agli occhi del consumatore (vedi, in tal senso, la sentenza 14 aprile 2011, cause n. C-288/09 e n. C-289/09). In sostanza, un prodotto deve essere classificato tenendo conto non già di una delle sue funzioni accessorie, ma della sua funzione principale, e ciò anche in un’ipotesi in cui, come in quella oggetto del procedimento principale, non esista alcuna sottovoce della Nc che corrisponda esattamente a tale funzione principale.
In considerazione di quanto precede, la Corte ha concluso che – data l’assenza, nella Nc, di sottovoci che corrispondano alla funzione principale di un prodotto – quest’ultimo deve essere classificato in una sottovoce residuale della Nc (nella fattispecie, la sottovoce 8543 70 90). Di conseguenza, i giudici comunitari hanno dichiarato che la Nc deve essere interpretata nel senso che un lettore di libri elettronici (e-book reader) avente una funzione di traduzione o di dizionario debba essere classificato, qualora tale funzione non costituisca quella principale dello stesso (circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare), nella sottovoce 8543 70 90, suscettibile di applicazione del dazio all’importazione nella misura del 3,7%, e non nella sottovoce 8543 70 10, per la quale è previsto, invece, il regime di esenzione.