patronatoDoppia pronuncia di “buon senso” per le gare d’appalto dei piccoli Comuni. In maniera pressoché contestuale da un lato l’ANAC, dall’altro il Consiglio di Stato hanno stabilito che nei piccoli Enti anche il RUP può essere componente delle Commissioni di Gara e che le stesse Commissioni possono essere presiedute anche dall’Assessore delegato, se questi è Responsabile del Servizio.

 

Con Parere n. 178 del 21 ottobre 2015, infatti, l’ANAC ha precisato che, coerentemente con il dettato normativo e i precedenti orientamenti giurisprudenziali, nelle procedure di appalti pubblici degli enti locali di piccole dimensioni, non sussiste un rigido divieto di partecipazione dei RUP alle commissioni di gara.

 

Il Consiglio di Stato, sez. V, con sentenza n. 5296 del 20 novembre 2015 ha riconosciuto il fatto che nei c.d. “Comuni polvere” è possibile derogare al principio della separatezza tra funzioni di indirizzo politico e gestionali enunciato dall’art. 107 t.u.e.l., essendo possibile attribuire compiti di gestione amministrativa ai componenti dell’organo di vertice politico dell’ente è da considerarsi norma speciale e derogatoria.

 

Ne consegue che gli stessi possono anche legittimamente esercitare le funzioni di Presidenza delle Commissioni di gara, tenuto conto che tale previsione «ha l’evidente scopo di assicurare la necessaria funzionalità ai comuni “polvere”, i cui organici sono privi di posizioni dirigenziali, permettendo loro di coprire le posizioni apicali all’interno della propria “micro-struttura” mediante ricorso ai componenti dell’organo di direzione politica.»

 

L’esigenza di ottimizzare l’impiego delle risorse umane e la legittimità del doppio ruolo, politico e gestionale, riconosciuto agli Amministratori locali rappresentano anche nel sistema degli appalti pubblici una modalità di efficienza e di risparmio per le piccole realtà territoriali.