mille, FondiPer i Comuni italiani una boccata d’ossigeno dal 5 per mille. La direzione centrale per la Finanza locale del ministero ha diffuso la circolare con le istruzioni e il modello di rendicontazione, che andrà firmato dal responsabile dei servizi sociali, dal ragioniere capo e dai revisori dei conti. Tutti i Comuni che hanno ricevuto per questa via più di 20mila euro dovranno inviare entro un anno il rendiconto completo al Viminale. Gli enti che hanno ricevuto meno di 20mila euro hanno invece l’obbligo di tenere la documentazione per 10 anni.

 

I comuni destinatari delle quote del 5 per mille per l’anno d’imposta 2012 – esercizio finanziario 2013 – sono tenuti all’obbligo di rendicontazione utilizzando apposito modello reso disponibile dalle Amministrazioni competenti all’erogazione delle somme, erogazione che viene effettuata da questo Ministero per le risorse a sostegno delle attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente.

 

Conseguentemente, è stato predisposto un modello di rendiconto che i comuni sono tenuti a compilare per le somme ricevute, concernenti il cinque per mille relativo all’anno d’imposta 2012 i cui importi sono reperibili sul sito istituzionale dell’Agenzia delle entrate.

Si precisa che non vengono erogate le somme di importo inferiore ai 12 euro secondo quanto stabilito dall’articolo 11 del DPCM del 23 aprile 2010.

 

Il rendiconto delle quote del 5 per mille dovrà essere firmato dal Responsabile dei Servizi Sociali, dal Responsabile del Servizio Finanziario e dall’Organo di revisione economico – finanziaria e dovrà essere corredato da una relazione, sottoscritta dal predetto Responsabile dei servizi sociali che illustri, nel dettaglio, quanto riportato nel modello di rendiconto.

 

Nel caso in cui il comune provveda alla spesa delle somme provenienti dal 5 per mille con una gestione indiretta, ossia attraverso esternalizzazioni, ivi compresa la gestione in forma associata, rimane in capo al comune beneficiario l’adempimento di rendicontare l’utilizzo delle somme acquisendo, all’occorrenza, gli elementi informativi attraverso cui si realizza la predetta esternalizzazione.

 

Tutti i comuni destinatari delle somme sono tenuti alla redazione del rendiconto e della relazione corredata delle copie delle determine d’impegno e di liquidazione entro un anno dalla corresponsione dell’importo spettante. Ai fini del calcolo del termine, si fa riferimento al mese in cui è accreditata la somma presso la competente Sezione provinciale di Tesoreria dello Stato (le somme relative al rendiconto di cui all’oggetto di questa circolare sono state accreditate nel mese di novembre 2015, quindi il rendiconto dovrà essere redatto entro il 30 novembre 2016).

 

Si ricorda che i comuni destinatari di contributi inferiori a 20.000 Euro non hanno l’obbligo di trasmettere il rendiconto a questo Ministero, ma semplicemente quello di conservare l’intera documentazione agli atti del proprio ufficio per dieci anni.

 

I comuni che ricevono contributi d’importo pari o superiore a 20.000 Euro devono trasmettere la rendicontazione completa dell’intera documentazione entro trenta giorni dalla scadenza prevista per la redazione al Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – Direzione Centrale della Finanza locale – Piazza del Viminale n. 1 – 00184 Roma.

 

Qualora alla scadenza del periodo per l’invio della rendicontazione sia stata impegnata l’intera somma ma non risulti ancora completato il procedimento per il pagamento dell’impegno, dovrà essere fornita adeguata informazione di tale circostanza e indicati i tempi stabiliti per il pagamento della somma restante che, comunque, deve avvenire in tempi ragionevolmente brevi.

 

Si fa presente che, in caso di mancato adempimento dell’obbligo di rendicontazione entro i termini stabiliti, incorre l’obbligo per l’ente di restituire l’importo assegnato nel più breve tempo possibile. In caso di inerzia, trova applicazione l’articolo l’art. 1, comma 128, della legge 228 del 24 dicembre 2012, che prevede che le somme a debito a qualsiasi titolo dovute dagli enti locali al Ministero dell’Interno sono recuperate a valere su qualunque assegnazione finanziaria dovuta dal Ministero stesso.

 

Il recupero delle somme del contributo comporta l’obbligo a carico del comune di versare all’erario entro il termine di sessanta giorni dalla notifica del provvedimento contestativo l’intero ammontare percepito rivalutato secondo gli indici ufficiali ISTAT d’inflazione in rapporto ai prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati maggiorati degli interessi corrisposti al tasso legale.

 

Si pregano gli uffici territoriali in indirizzo di portare a conoscenza dei comuni della rispettiva provincia il contenuto della circolare completa del modello di rendicontazione in essa richiamato che viene reso visualizzabile, altresì, sulle pagine del sito internet di questa Direzione centrale alla voce ‘le circolari e i decreti.