scattiAccoglimento istanza cautelare – iscrizione nelle GAE con riserva – illegittimità – diritto alla iscrizione senza preclusioni alla stipula di contratti – sussistenza.

 

Il Consiglio di Stato – in sede giurisdizionale sez. Sesta – Ordinanza n. 5490/2015 del 3 dicembre 2015, ha accolto il ricorso proposto dai ricorrenti, stabilendo che devono essere iscritti nelle graduatorie ad esaurimento, senza preclusioni di sorta alla stipula di contratti di lavoro a tempo determinato o indeterminato.

 

Con ordinanza di questo Consiglio n. 3901/2015 l’istanza di sospensione cautelare della sentenza impugnata è stata accolta con la seguente motivazione: “considerato che all’odierna camera di consiglio il Difensore degli appellanti ha dichiarato di limitare l’oggetto della propria istanza cautelare alla sola iscrizione degli appellanti nelle cc.dd. Graduatorie a esaurimento di cui alla l. 296 del 2006, art. 1, comma 605 e che, entro tali limiti, l’istanza in parola può trovare accoglimento (conformemente, del resto, a un orientamento ormai piuttosto consolidato della Sezione), con esclusione allo stato della partecipazione al piano straordinario di assunzioni di cui alla l. 107 del 2015”.

 

Risulta agli atti che, a fronte dell’istanza formulata dagli odierni appellanti volta ad ottenere l’iscrizione nelle graduatorie ad esaurimento (in esecuzione dell’ordinanza da ultimo richiamata), il Ministero appellato abbia adottato un atto (si tratta della nota in data 2 settembre 2015) con cui l’aspettativa dei ricorrenti è stata sostanzialmente frustrata. In particolare, con la nota da ultimo richiamata il Ministero ha ritenuto che possa bensì essere disposta l’iscrizione in graduatoria dei ricorrenti, ma solo “con riserva”.

 

Dall’iscrizione “con riserva” deriverebbe, in particolare, l’impossibilità di rivolgere agli stessi proposte di assunzione sia a tempo determinato, sia a tempo indeterminato (tanto, in dichiarata applicazione della previsione di cui all’articolo 6, comma 6 del decreto ministeriale n. 235 del 2014, secondo cui “l’iscrizione con riserva nelle graduatorie ad esaurimento non consente all’interessato di stipulare contratti a tempo indeterminato e determinato dalle graduatorie medesime e dalle corrispondenti graduatorie di istituto di I fascia”).

 

Il contenuto della richiamata nota in data 2 settembre 2015 è stato ripreso dagli ambiti territoriali provinciali di rispettivo interesse i quali hanno, appunto, ritenuto che la disposta iscrizione con riserva risultasse preclusiva alla stipula di contratti di lavoro da parte dei ricorrenti destinatari della favorevole ordinanza cautelare n. 2871/2015.