cassazione, litisconsorzio favoltativo sentenzaCon la Sentenza della Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 13-11-2015, n. 23257 forse si pone definitivamente fine ad un contenzioso iniziato alla fine del secolo scorso. La questione riguardava il personale ATA Enti Locali trasferito con decorrenza 1 gennaio 2000 nei ruoli del personale statale ai sensi della L. n. 124 del 1994, art.8, i quali, giustamente, hanno chiesto di accertare il loro diritto a vedersi riconosciuta nei ruoli dello Stato l’intera anzianità di servizio maturata nell’Ente Locale di provenienza.

 

In particolare, i lavoratori hanno dedotto che l’integrale riconoscimento dell’anzianità pregressa avrebbe comportato il loro inquadramento in una diversa classe stipendiale del CCNL scuola con maturazione delle relative differenze retributive. Ma con pronuncia della Cassazione del 13 novembre 2015, nasce dal contenzioso iniziato presso il Tribunale di Chieti il quale riteneva illegittimo l’inquadramento dei lavoratori, in quanto avvenuto sulla base del solo maturato economico, circostanza che aveva comportato il riconoscimento all’interno dei ruoli del personale dello Stato di un’anzianità di servizio inferiore a quella effettivamente maturata presso l’Ente locale di provenienza.

 

Ma la Corte d’appello dell’Aquila,invece,accoglieva l’Appello come proposto dal MIUR a motivo della intervenuta operatività della norma di interpretazione autentica di cui alla L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 218 (Legge Finanziaria 2006). Un procedimento articolato, che ha attraversato diverse sediper diversi anni con plurimesentenze di Corte cost. che hanno escluso l’incostituzionalità della stessa norma da cui derivava tale ingiustizia,per arrivare allasentenza in data 06/09/2011 della Corte di Giustizia della UE, nellacausa C-108/10 (Scattolon c. MIUR).

 

La sentenza della Corte di Giustizia Europea sembrava essere favorevole per i lavoratori, ed infatti, per questo motivo, deducevano che, a seguito in particolar modo dell’intervento della Corte di Giustizia “sarebbe ormai definitivamente sancito il loro diritto all’integrale riconoscimento dell’anzianità di servizio maturata negli Enti Locali di provenienza, essendo “evidente come – in virtù del trasferimento – si sia verificato quel sostanziale peggioramento retributivo che il giudice di rinvio è chiamato ad accertare”.

 

E dunque il procedimento veniva riassunto in Cassazione ed i ricorrenti eccepivano che “la Corte d’appello dell’Aquila non si è adeguata alla pronuncia della Corte di giustizia 6 giugno 2011 C-108/10. Il peggioramento retributivo consisteva nel diniego di inquadramento tenendo conto dell’intera anzianità maturata nella istituzione di provenienza. Fin dal giudizio di primo grado era stato evidenziato un trattamento peggiorativo rispetto al personale ATA statale in servizio presso le scuole con la medesima anzianità di servizio del personale proveniente dagli enti locali che si percepivano una retribuzione maggiore.”

 

La Cassazione con la sentenza depositata il 13 novembre così si pronuncia: “deve considerarsi che effettivamente fin dall’inizio i ricorrenti hanno dedotto che il criterio del maturato economico portava a determinare un trattamento retributivo inferiore (e quindi peggiorativo rispetto) a quello che sarebbe stato loro spettante ove si fosse considerata l’anzianità di servizio come tutta maturata alle dipendenze dell’amministrazione di destinazione (quella statale e non già quella locale di provenienza). Ma anche sotto questo profilo la corte d’appello ha pienamente rispettato la sentenza rescindente: il peggioramento retributivo sostanziale non può discendere dal raffronto con il trattamento del personale ATA già dipendente dell’amministrazione dello Stato.

 

Il raffronto va fatto con il trattamento retributivo in godimento prima del trasferimento nei ruoli del personale statale. Ed infatti nella citata pronuncia di questa Corte è stato chiaramente posto il principio di diritto al quale doveva attenersi il giudice di rinvio specificando che, per verificare la sussistenza, o no, di un peggioramento, la comparazione andava posta tra le condizioni immediatamente antecedenti al trasferimento dello stesso dipendente trasferito e quelle riconosciutegli a seguito del trasferimento e non già tra queste ultime e quelle dei dipendenti che all’atto del trasferimento erano già in servizio presso il cessionario”.

 

E dunque, alla fine, ricorso rigettato ma almeno, sussistendo giustificati motivi (in considerazione della peculiarità della fattispecie, nonché dell’evoluzione giurisprudenziale sulle questioni dibattute e della problematicità delle stesse nel contesto del progressivo assetto del diritto vivente e delle alterne vicende sopra richiamate) per compensare tra le parti le spese del giudizio di cassazione.