Benefici fiscali limitati per gli italiani residenti all’estero. L’articolo 9-bis del decreto legge 47/2014 ha previsto che dal 2015 e’ considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unita’ immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), gia’ pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprieta’ o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso. Inoltre su tali unità immobiliari le imposte comunali TARI e TASI sono applicate, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi. L’esenzione Imu sugli immobili dei cittadini italiani residenti all’estero può essere fatta valere solo da coloro che siano in pensione nei rispettivi Paesi di residenza.
Ai comuni, del resto, è stato sottratto del tutto il potere di assimilare all’abitazione principale gli immobili posseduti dai residenti all’estero. Dunque, il prossimo 16 dicembre non devono passare alla cassa per il pagamento del saldo Imu solo i residenti all’estero pensionati, iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (Aire); mentre, per quanto riguarda la Tasi l’imposta, se prevista dal Comune, dovrà essere versata in misura ridotta di due terzi. Coloro che non hanno questi requisiti sono obbligati a versare l’imposta municipale e la Tasi senza alcuna agevolazione. Con la recente risoluzione 10/2015 il dipartimento delle finanze del ministero dell’economia ha chiarito che i residenti all’estero, che possiedono più di un immobile in Italia, hanno la facoltà di scegliere quale unità immobiliare può beneficiare dell’esenzione Imu. Nella risoluzione ministeriale si sostiene che in mancanza di regole ad hoc in ordine all’individuazione dell’immobile da considerare ai fini dell’equiparazione all’abitazione principale, la stessa possa essere effettuata direttamente dall’interessato.
In effetti, il beneficio è limitato a un solo immobile, considerato abitazione principale, posseduto a titolo di proprietà o usufrutto. Oltre a non essere locato, è richiesto che il fabbricato non debba essere stato concesso in comodato d’uso. Naturalmente, i residenti all’estero possono fruire del trattamento agevolato anche per le pertinenze, appartenenti a categorie catastali diverse (garage, cantine, tettoie), fino a un massimo di 3. Compete sempre all’interessato individuare le pertinenze alle quali applicare il regime agevolato. Le altre unità immobiliari, invece, devono essere tassate come abitazioni diverse da quella principale.
Il tutto in attesa che dal prossimo anno entrino in vigore le novità previste dalla Legge di stabilità. In particolare se è fuori dubbio che l’esenzione Imu continuerà ad essere valida per i pensionati residenti all’estero resta da comprendere se l’abolizione della Tasi sulle abitazioni principali, in virtu’ della predetta assimilazione prevista dall’articolo 9-bis del decreto legge 47/2014, si estenderà anche ai residenti all’estero. Facendo venire meno anche il pagamento della Tasi agevolata dal 2016. La risposta dovrebbe essere positiva in quanto la legge di stabilità riperimetra il presupposto impositivo della Tasi ancorandolo a quello dell’Imu.