detenuti assunzione bonusÈ stato firmato, dal direttore delle Entrate, il provvedimento 27 novembre 2015, con il quale sono forniti i modi e i termini per la fruizione del credito d’imposta a favore delle imprese che assumono detenuti o internati, anche quelli ammessi al lavoro esterno, ovvero detenuti in semilibertà provenienti dal carcere, e alle imprese che svolgono effettivamente attività di formazione nei confronti degli stessi soggetti, come disposto dal decreto 148/2014 del ministro della Giustizia, di concerto con il ministro dell’Economia e delle Finanze e del ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, che ha dato attuazione alle disposizioni della legge 193/2000.

 

Infatti, l’articolo 3 di detta legge, prevede un riconoscimento fiscale per chi assume – per un periodo di tempo non inferiore a trenta giorni – o “forma” lavoratori carcerati o internati o in semilibertà provenienti dalla detenzione e anche quelli ammessi al lavoro esterno di cui all’articolo 21 della legge 354/1975, per facilitarne il reinserimento nella società civile.

 

 

Il credito d’imposta è fruibile, in compensazione – tramite la presentazione del modello F24 – esclusivamente attraverso i servizi telematici Entratel e Fisconline messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, nei limiti dell’importo complessivamente concesso dal ministero della Giustizia.
Le disposizioni contenute nel provvedimento, decorrono dal 1° gennaio 2016.
A partire da tale data, è soppresso il codice tributo 6741. Con una risoluzione, l’Agenzia istituirà il nuovo codice tributo, da indicare nella delega di pagamento.

 

Entro il 31 dicembre di ogni anno, il dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria del ministero della Giustizia trasmetterà all’Agenzia delle Entrate via web l’elenco delle imprese beneficiarie del credito per l’anno successivo, con l’importo concesso a ciascuna di esse.

 

Sempre in modalità telematica l’Amministrazione penitenziaria renderà note all’Agenzia delle Entrate le variazioni agli elenchi trasmessi, nonché le revoche dei crediti già concessi, entro 15 giorni da quando avrà conoscenza dell’evento che ha determinato la variazione o la revoca.

 

In questi casi, il modello F24 potrà essere presentato telematicamente all’Agenzia delle Entrate a partire dal terzo giorno lavorativo successivo a quello di comunicazione delle variazioni e delle revoche da parte del dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria all’Agenzia delle Entrate.

 

Il regime transitorio prevede che, nel frattempo, i crediti d’imposta maturati fino al 31 dicembre 2015, non ancora interamente utilizzati in compensazione, possono essere fruiti dalle imprese, a decorrere dal 1° gennaio 2016, secondo le nuove disposizioni, nei limiti dell’importo residuo risultante dalla differenza tra i crediti comunicati all’Agenzia dall’Amministrazione penitenziaria e l’ammontare dei crediti – fruiti in compensazione utilizzando il “vecchio” codice tributo 6741– rilevati dalle Entrate attraverso i modelli F24 presentati successivamente alle comunicazioni del citato dipartimento del ministero della Giustizia.

Sulla base dei dati comunicati, l’Amministrazione finanziaria effettuerà dei controlli automatizzati. Inoltre, il provvedimento stabilisce che l’Agenzia delle Entrate verifichi che, perciascun modello F24 ricevuto, l’importo del credito d’imposta utilizzato non risulti superiore all’ammontare del beneficio complessivamente concesso all’impresa, al netto dell’agevolazione fruita attraverso gli F24 già presentati.

 

Nel caso in cui l’importo del credito d’imposta già fruito risulti superiore all’ammontare residuo, ovvero nel caso in cui l’impresa non rientri nell’elenco dei soggetti ammessi al beneficio, il relativo F24 è scartato e i relativi pagamenti sono considerano come “non effettuati”. Tale scarto sarà comunicato al chi ha trasmesso la delega di pagamento, tramite apposita ricevuta consultabile attraverso i servizi telematici dell’Amministrazione finanziaria.