Gli Uffici Scolastici forniscono in questi giorni indicazioni sulle supplenze da conferire sui posti di potenziamento, o perchè rimasti vuoti (e sono ben 7.793) o perchè il destinatario ha differito la presa di servizio.
Le indicazioni sono state fornite ai Dirigenti degli USR e ai sindacati nella riunione al Miur del 18 novembre. Le indicazioni più puntuali e rispettose della normativa provengono al momento dall’USR Lazio.
Il punto di partenza è il comma 95 art. 1 della legge 107/15, “A decorrere dall’anno scolastico 2015/2016, i posti per il potenziamento non possono essere coperti con personale titolare di contratti di supplenza breve e saltuaria. Per il solo anno scolastico 2015/2016, detti posti non possono essere destinati alle supplenze di cui all’articolo 40, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e non sono disponibili per le operazioni di mobilità, utilizzazione o assegnazione provvisoria”.
Pertanto, mentre non si darà luogo a sostituzioni brevi e saltuarie né, per il corrente a.s., a supplenze fino all’avente titolo, potranno essere stipulati
- incarichi a tempo determinato con scadenza 30 giugno, in tutti i casi in cui l’assegnazione della sede ai neo immessi in ruolo è stata oggetto di differimento.
I contratti a tempo determinato su posti di potenziamento rimasti vacanti (non assegnato alcuno docente per mancanza di aspiranti) andranno stipulati con scadenza 30 giugno 2016 (con possibilità di proroga al 31 agosto 2016).
Relativamente ai posti di potenziamento per il sostegno, è possibile procedere alla copertura dei posti rimasti vacanti (nessun aspirante) e disponibili (per differimento) solo in presenza di docenti in possesso del titolo di specializzazione.
Pertanto, in mancanza di tali docenti non si dovrà procedere alla stipula di alcun contratto a tempo determinato.
Saranno oggetto di supplenza, per la restante parte di orario, i posti attribuiti con contratto part-time.
Da quali graduatorie
Premesso quanto sopra, in caso di esaurimento delle GaE, gli incarichi a tempo determinato saranno stipulati attingendo dalle Graduatorie di Istituto della medesima Classe di Concorso del potenziamento attribuito.
L’istituzione scolastiche (del I ciclo) che non è in possesso delle graduatorie prelative alla classe di concorso del potenziamento si rivolgerà all’Istituto di titolarità del docente utilizzato in altro grado di istruzione.
Nel caso invece l’istituzione scolastica di II grado ha avuto assegnato un docente di una classe di concorso non presente nell’istituzione medesima, si rivolgerà alla scuola viciniore facendosi inviare la specifica graduatoria, secondo quanto previsto dal Regolamento sulla supplenze.
Per i posti e la classi di concorso non esaurite nel corso delle operazioni di conferimento degli incarichi tempo indeterminato/ determinato, le disponibilità dovranno essere comunicati agli ATP per la relativa copertura. Tale procedura dovrà essere adottato anche per la copertura dei posti dei vicari nominati traendoli da altra classe di concorso.
Dunque, come già indicato dalla redazione di OS.it, il procedimento corretto è di attribuire tali supplenze in prima istanza da GaE e poi nel caso di graduatorie esaurite, passare alle Graduatorie di istituto.