imu xSi riepilogano modalità di calcolo e di versamento dell’imposta IMU (imposta municipale unica).

 

Entro il 16 dicembre 2015, i contribuenti sono tenuti al versamento dell’imposta municipale unica.

 

 

 

Sono tenuti al versamento dell’IMU:

 

  • i proprietari di immobili;

 

  • i titolari di diritti reali di godimento sugli immobili (usufrutto, diritto di abitazione, enfiteusi, diritto di superficie e d’uso, locatario di bene in leasing).

 

 

 

Sono esonerati i proprietari o titolari di diritti reali di godimento sulle seguenti categorie di immobili:

 

  • Abitazioni principali non di lusso (appartenenti alle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7) e relative pertinenze (appartenenti alle categorie C/2, C/6 e C/7);

 

  • Le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

 

  • I fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del ministro delle Infrastrutture, di concerto con il ministro della Solidarietà sociale, quello delle Politiche per la famiglia e il ministro per le Politiche giovanili e le Attività sportive del 22 aprile 2008;

 

  • La casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimenti di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

 

  • L’unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate, alle Forze di Polizia e al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dal personale appartenente alla carriera prefettizia.

 

  • I fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

 

 

 

 

Modalità di calcolo della base imponibile.

 

La base imponibile per i fabbricati si ottiene rivalutando la rendita catastale dell’immobile del 5% e moltiplicando il risultato per determinati coefficienti che variano a seconda della categoria catastale di appartenenza. In particolare i coefficienti sono:

 

 

  • 160 per il gruppo catastale A e le categorie C/2, C/6 e C/7;

 

  • 140 per il gruppo catastale B e le categorie C/3,C/4 e C/5;

 

  •  80 per le categorie A/10 e D/5;

 

  •  65 per il gruppo catastale D;

 

  •  55 per la categoria C/1.

 

Nel caso di fabbricati di interesse storico o artistico e nel caso di fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili la base imponibile è ridotta del 50%.

 

La base imponibile dei terreni agricoli è data dal reddito dominicale, rivalutato del 25%; il risultato ottenuto moltiplicato per il coefficiente di 135. Per i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è ridotto a 75. Per le aree edificabili la base imponibile su cui applicare l’aliquota IMU è data dal valore di mercato al 1 gennaio 2015.

 

 

 

Calcolo dell’imposta

 

Ai fini del versamento del saldo IMU 2015, da effettuarsi entro il 16 dicembre, è necessario applicare le aliquote e le detrazioni IMU per il 2015 pubblicate dai Comuni sul sito del MEF. Le delibere dei Comuni sono state pubblicate nel citato sito entro il 28 ottobre 2015. In caso di mancata pubblicazione entro tale termine si applicano gli atti adottati per il 2014. La normativa nazionale fissa l’importo minimo di versamento IMU a € 12,00, ma il Comune ha la facoltà di deliberare diversamente.

 

Il contribuente dovrà pertanto:

 

  • determinare l’imposta effettivamente dovuta sulla base delle suddette delibere. L’imposta deve essere rapportata ai mesi e alla percentuale di possesso;

 

  • applicare nel caso di abitazione principale (abitazione di lusso e di pregio appartenenti alle categorie A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze, la detrazione di € 200,00 da rapportare ai giorni e alla percentuale di possesso;

 

  • sottrarre l’importo pagato a giugno a titolo di acconto.

 

 

 

 

IMU sui terreni agricoli

 

L’assoggettamento ad IMU dei terreni agricoli è stato oggetto di numerosi interventi normativi. In particolare il D.L. n. 4/2015 ha stabilito che sono esenti da IMU tutti i terreni ubicati in un Comune:

 

  • totalmente montano a prescindere dalla qualifica del possessore;

 

 

  • parzialmente montano se posseduti e condotti da CD o IAP iscritti nella previdenza agricola;

 

  • delle isole minori.

 

 

 

I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del D.Lgs 29/03/2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi condotti, sono soggetti all’imposta limitatamente alla parte di valore eccedente euro 6.000 e con le seguenti riduzioni:

 

  • del 70 per cento dell’imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti euro 6.000 e fino a euro 15.500;

 

  • del 50 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500 e fino a euro 25.500;

 

  • del 25 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500 e fino a euro 32.000.

 

La tassazione agevolata in oggetto è, quindi, subordinata alla conduzione diretta del fondo da parte del soggetto passivo (coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale) ed alla iscrizione alla previdenza agricola.

 

 

 

L’IMU può essere pagata tramite:

 

  • il Modello F24 standard ed in particolare la sezione “IMU ed altri tributi locali”;

 

  • il Modello F24 semplificato, riservato ai non titolari di partita IVA e da presentare solo in modello cartaceo;

 

  • l’apposito bollettino postale.

 

 

 

Si ricorda che a partire dal 1 ottobre 2014 i Modelli F24 devono essere eseguiti:

 

  • esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dell’Agenzia delle Entrate (Fisconline o Entratel) nel caso in cui, per effetto delle compensazioni effettuate, il saldo finale sia di importo pari a zero;

 

  • mediante Fisconline, Entratel o Poste e Banche convenzionate, nel caso in cui:
    • siano effettuate delle compensazioni e il saldo finale sia di importo positivo;
    • il saldo finale sia di importo superiore a € 1.000.