©lapresse 13-04-2008 Brescia Italia politica Elezioni camera e senato comune circoscizione 2008 ; primo giorno di voto ; nella foto lo scrutatore verifica i documentiAi fini delle imposte dirette, il contribuente che ha avviato un’attività imprenditoriale all’estero è tenuto, in applicazione del criterio formale dettato dall’articolo 2 del Tuir, a pagare le tasse in Italia, fino a quando non risulti l’effettiva cancellazione dall’anagrafe di un comune italiano. È quanto emerge dalla sentenza n. 21970 della Corte di cassazione, depositata il 28 ottobre 2015.

 

Fatto

 

La vicenda è quella di un imprenditore che, pur avendo avviato una nuova attività imprenditoriale in Romania, ometteva la cancellazione dall’anagrafe della popolazione residente; da qui, la notifica, da parte dell’ufficio di Milano, di un avviso di accertamento, a fini Irpef, per le annualità 1999 e 2000.
Adita la competente Commissione tributaria provinciale, il soggetto accertato deduceva l’illegittimità dell’atto poiché effettuato a carico di un soggetto non residente nel territorio italiano.

 

Il verdetto non muta in appello: la Ctr ribadisce la legittimità dell’atto, argomentando che, ai fini della qualificazione di soggetto passivo Irpef, è decisivo il dato formale dell’iscrizione nell’anagrafe della popolazione residente e, nel caso di specie, è stato proprio il contribuente ad ammettere di non essersi cancellato dall’anagrafe, in attesa di verificare l’andamento dell’attività imprenditoriale in Romania.

 

Il giudizio approda in Cassazione su ricorso dell’imprenditore, che lamenta la violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 2 del Tuir e dell’articolo 10, comma 1, della legge 448/1988.

 

Decisione

 

I giudici hanno ritenuto corretto il ragionamento decisionale del Collegio di merito, sicché la pretesa fiscale è divenuta definitiva. In particolare, i giudici hanno ribadito il principio di diritto secondo cui, “ai fini delle imposte dirette, le persone iscritte nelle anagrafi della popolazione residente si considerano, in applicazione del criterio formale dettato dall’articolo 2, Dpr n. 917/1986, in ogni caso residenti, e pertanto soggetti passivi d’imposta, in Italia; con la conseguenza che, ai fini predetti, essendo l’iscrizione indicata preclusiva di ogni ulteriore accertamento, il trasferimento della residenza all’estero non rileva fino a quando non risulti la cancellazione dall’anagrafe di un Comune italiano” (cfr, tra le altre, Cassazione 677/2015 e 14434/2010).

 

Ulteriori osservazioni

 

La sentenza in rassegna offre lo spunto, in primis, per una serie di considerazioni sugli elementi che consentono di accertare il luogo dell’effettiva residenza fiscale, ai fini delle imposte sui redditi. La Corte ha concentrato l’attenzione sul dato formale dell’iscrizione nell’anagrafe della popolazione residente, sancendone implicitamente la prevalenza sul dato fattuale del collegamento con il territorio (rectius la residenza intesa come il luogo di dimora abituale).

 

In tema d’imposta sui redditi, l’articolo 2, comma 2, del Tuir, identifica come residenti le persone fisiche che, per la maggior parte del periodo d’imposta, sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno, nel territorio dello Stato, il domicilio o la residenza, ai sensi del codice civile.

 

Il suddetto articolo definisce tre criteri alternativi, il cui configurarsi comporta l’assoggettamento alla potestà impositiva dello Stato italiano e, quindi, la determinazione della residenza fiscale per i contribuenti persone fisiche: registro dei residenti, domicilio e residenza.

 

Il primo è un requisito meramente formale, mentre gli altri due sono elementi di natura sostanziale. Si evidenzia, altresì, che i tre i requisiti vanno combinati con l’elemento temporale, nel senso che ognuno di essi deve sussistere per la maggior parte del periodo d’imposta; diversamente, il soggetto non può essere considerato residente. I criteri di collegamento devono sussistere nel territorio dello Stato per un periodo di almeno 183 giorni.

 

In riferimento al dettato normativo, si sottolinea come in presenza dell’iscrizione all’anagrafe sia superflua ogni ulteriore indagine finalizzata all’accertamento della residenza dell’individuo: tale condizione è un dato oggettivo che dà luogo a una presunzione assoluta e incontrovertibile. In tal senso, si è espressa la circolare ministeriale 304/1997 che, in materia di accertamento dei requisiti per la qualificazione dei soggetti fiscalmente residenti in Italia, afferma, dopo aver precisato il carattere alternativo dei tre criteri dettati dalla suddetta disposizione tributaria, la prevalenza dell’iscrizione anagrafica rispetto al domicilio e alla residenza.

 

La ratio di questo criterio di collegamento è da ricercare nella volontà del legislatore di ancorare l’attività d’identificazione del soggetto passivo, svolta dall’Amministrazione finanziaria, a un presupposto formale, facilmente riscontrabile. Così opinando, si finisce con l’attribuire valore di presunzione assoluta al dato anagrafico, la cui sussistenza preclude ogni ulteriore accertamento ai fini dell’individuazione della residenza fiscale. La stessa giurisprudenza di legittimità evidenzia il particolare valore del registro, affermando che “la forma è destinata a prevalere sulla sostanza nell’ipotesi in cui la residenza venga collegata al presupposto anagrafico. Una diversa interpretazione dovrebbe inevitabilmente considerare concorrenti infatti gli altri due presupposti previsti dall’articolo 2 (sede principale degli affari nel territorio dello Stato o dimora per più di sei mesi), contrariamente al dettato normativo che li prevede alternativi” (cfr Cassazione, 9319/2006, 1783/1999 e 1215/1998).

 

Tale approccio di tipo formalistico, funzionale all’esigenza del sistema tributario, si pone in contrasto con quello riscontrato in ambito civilistico, dove si sostiene, invece, che le risultanze anagrafiche diano luogo a presunzioni relative, vincibili mediante prova contraria (cfr Cassazione, 4518/1998, 8554/1996, 8049/1995, 4705/1989 e 6078/1987). A ogni modo, la cancellazione dall’anagrafe della popolazione residente e l’iscrizione nell’Aire (Anagrafe italiana residenti all’estero) non rappresentano elementi decisivi per escludere il domicilio o la residenza nello Stato italiano, ben potendo questi ultimi essere desunti con ogni mezzo di prova, anche in contrasto con le risultanze dei registri anagrafici.

 

Più precisamente, come già chiarito dall’Amministrazione finanziaria con la circolare 304/1997, il domicilio può anche prescindere dall’effettiva presenza fisica del soggetto in uno specifico posto, dal momento che i suoi affari e interessi non si riducono ai soli rapporti di tipo patrimoniale ed economico, ma comprendono anche quelli morali, sociali e familiari. È sufficiente, quindi, mantenere in Italia il centro dei propri interessi, sia personali sia di altro genere, per essere considerati fiscalmente residenti.

 

La mera circostanza che un soggetto risulti iscritto all’Aire non rappresenta necessariamente unostatus di non residenza fiscale italiana. Viceversa, l’iscrizione nell’anagrafe della popolazione residente, da sola, costituisce presupposto per essere considerato residente in Italia, visto che, in materia fiscale, l’iscrizione nell’anagrafe della popolazione residente costituisce una “presunzione assoluta di residenza”, preclusiva di ogni ulteriore accertamento.

 

In conclusione, le persone che sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente, in forza del dato normativo, si considerano residenti e, pertanto, soggetti passivi d’imposta in Italia, non trovando applicazione i criteri di fatto previsti in alternativa dalla legge, quali il domicilio o la residenza.