supplenze esoneriPer prorogare la presa di servizio della nomina proposta per la fase C del piano straordinario di assunzioni in ruolo, il contratto di supplenza deve essere almeno al 30 giugno.

 

Lo stabilisce il comma 99 della legge 107/2015. Per i soggetti assunti nelle fasi di cui alle lettere b) e c) del comma 98, l’assegnazione alla sede avviene al termine della relativa fase, salvo che siano titolari di contratti di supplenza diversi da quelli per supplenze brevi e saltuarie. In tal caso l’assegnazione avviene al 1º settembre 2016, per i soggetti impegnati in supplenze annuali, e al 1º luglio 2016 ovvero al termine degli esami conclusivi dei corsi di studio della scuola secondaria di secondo grado, per il personale titolare di supplenze sino al termine delle attivita’ didattiche. La decorrenza economica del relativo contratto di lavoro consegue alla presa di servizio presso la sede assegnata”

 

Non è valido dunque nè il contratto di supplenza fino all’avente diritto, nè il contratto stipulato fino al termine delle lezioni (data diversa in ciascuna regione).

 

Per questo motivo gli Uffici Scolastici sono al lavoro, spesso interrotto da malfunzionamenti del SIDI o dal fatto che ci si rende conto di errori macroscopici nell’assegnazione dei punteggi, per cercare di conferire le supplenze in tempo utile per le date di convocazione per la scelta della sede.

 

In quella data infatti i precari nominati in fase C devono sapere cosa poter dire all’Uffficio Scolastici. Molti uffici infatti non stanno convocando i docenti che possono far valere la supplenza al 30 giugno, in quanto la presa di servizio in questo caso avverrà il 1° luglio 2016 o al termine degli Esami di Stato, o addirittura al 1° settembre 2016 nella nuova provincia/sede disposta in seguito alle operazioni di mobilità 2016/17.

 

Pertanto, dovrebbero essere gli ultimi giorni per i contratti fino ad avente diritto.