Il TAR (Tribunale Amministrativo Regionale) di Roma con la sentenza n. 12357 del 02-11-2015 si è pronunciato in merito all’illegittima dell’iscrizione nel casellario di una causa escludente da una procedura di appalto. Nella fattispecie si analizza il caso in cui la stessa sia legata ad un omessa comunicazione di avvio del procedimento da parte dell’ANAC.
L’annotazione nel casellario informatico, infatti, non è stata preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento, il che non ha consentito alla società ricorrente di poter contraddire con l’Autorità resistente in relazione ai fatti contestati ed, in particolare, di prospettare le gravi minacce alle quali è stata sottoposta la predetta società, tali da incorrere nell’ambito applicativo delle esimenti previste dall’art. 4, comma 1, della legge n. 689 del 1981.
Ciò costituisce una chiara violazione dell’art. 8, comma 12, del d.P.R. n. 207 del 2010 nella parte in cui prevede che, per l’inserimento dei dati nel casellario informatico, l’Autorità assicura la partecipazione al procedimento dell’operatore interessato, secondo le disposizioni dell’art. 7 della legge n. 241 del 1990.
La fattispecie introdotta dalla lettera m-ter) del comma 1 dell’art. 38 del d.lgs n. 163 del 2006 “esplicitamente prevede, da un lato, che la mancata denuncia dell’estorsione debba risultare dagli indizi posti a base della richiesta di rinvio a giudizio e, dall’altro, che la causa di esclusione non operi se “ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689”, cioè un’esimente (esercizio di una facoltà legittima, adempimento di un dovere, stato di necessità e legittima difesa; nella fattispecie, trattandosi di omessa denuncia da parte di chi si ipotizza abbia subito un’estorsione da parte della criminalità organizzata di tipo mafioso l’esimente rilevante è principalmente lo stato di necessità). In sostanza la norma non prevede un automatismo ma implica al contrario una valutazione (se non altro con riferimento alla sussistenza o meno di esimenti) che nella fattispecie è stata completamente omessa con la conseguenza che l’annotazione è illegittima”.
Per la sentenza completa potete consultare il documento in allegato a questo articolo.