In un recente incontro al Ministero l’Amministrazione ha confermato ancora una volta il blocco di tutte le procedure legate al personale ATA.
Pertanto al momento non si può procedere alle immissioni in ruolo (per l’a.s. 2015/16 non sono state disposte neanche quelle ordinarie), alla mobiltà professionale e men che meno al concorso ordinario per il profilo di DSGA, atteso ormai da ann e che già nel 2011 risultava pronto per 411 posti. Requisito di accesso la laurea in giurisprudenza, in scienze politiche, sociali o amministrative, in economia e commercio o titoli equipollenti o diplomi di laurea specialistica (LS) 22, 64, 71, 84, 90 e 91 e laurea magistrale.
Il blocco è dovuto all’atteso passaggio del personale ex amministrativo delle province, nonchè per l’obbligo imposto dal decreto Brunetta 150/2009 che lega i passaggi interni alle amministrazioni a procedure concorsuali pubbliche.
Provocati grossi disagi nelle segreterie, nei servizi ausiliari e di vigilanza. Carenze che, in numerosi istituti, hanno suscitato proteste di dirigenti scolastici e delle stesse famiglie.In particolare gli ATA, non menzionati nella legge 107, sono stati costretti a subire il blocco delle assunzioni, la limitazione dell’incarico al 30 giugno, il divieto di supplenze brevi, l’attesa di esuberi dalle province di cui si sa poco o nulla su numeri e localizzazione, il conto alla rovescia dei 3 anni che partirà dal 1 settembre prossimo e che potrebbe togliere il lavoro e il futuro a migliaia di ATA e docenti.
Il personale fortemente penalizzato è il seguente:
– Aspiranti in posizione utile nella graduatoria permanente (24 mesi) per una nomina al 30/6 o 31/08 che, dal momento in cui i posti sono stati assegnati non più dagli A.T. (gli ex Provveditorati agli Studi), ma dalle istituzioni scolastiche: non essendo presenti nelle graduatorie di istituto non hanno ricevuto nessuna proposta di incarico.
– Personale già di ruolo che, trattandosi di contratti fino all’avente titolo, non ha potuto usufruire del comma 1 art. 59 del CCNL, che recita: “Il personale ATA può accettare, nell’ambito del comparto scuola, contratti a tempo determinato di durata non inferiore ad un anno, mantenendo senza assegni, complessivamente per tre anni, la titolarità della sede”. È chiaro, quindi, come la mancata attribuzione dell’incarico sin dalla sua disponibilità comporterà, all’atto dell’aggiornamento delle graduatorie, una retrocessione in graduatoria a causa di un minor servizio dichiarabile.