Con sentenza del 24.2.2003 il Tribunale del lavoro di Palmi, in accoglimento della domanda di una docente di scuola media, condannava l’INAIL al pagamento in suo favore dell’indennità per inabilità temporanea per 108 gg. a seguito dell’infortunio “in itinere” verificatosi nel 1998.
L’INAIL proponeva appello avverso la detta decisione e la Corte di appello di Reggio Calabria, con sentenza del 31.3.2009, accoglieva il detto appello e per l’effetto rigettava la domanda. La Corte territoriale osservava che “l’art. 4n. 5 T.U. n. 1124/65 limitala tutela assicurativa alla sola attività didattica che si sostanzia in operazioni e/o esercitazioni pratiche collegate a conoscenze teoriche scientifiche compiute manualmente con l’uso eventuale di materiale e/o attrezzature; l’infortunio indennizzabile è quindi esclusivamente quello collegato al rischio particolare al quale l’insegnate si trovi esposto quando svolge tale tipo di attività didattica (collegato con nesso di causalità allo svolgimento delle indicate operazioni)”.
Interpretazione rigorosa della norma, e conseguentemente fuori da questo campo non trova tutela l’attività di docenza ed a fortiori l’indennizzo degli effetti di un evento riconnesso ad un rischio generico come quello della circolazione degli autoveicoli, a cui è esposta la generalità dei cittadini,anche se collegato all’attività lavorativa.
Dopo quasi vent’anni dal fatto, si arriva alla Corte di Cassazione che nel mese di ottobre 2015 è intervenuta su questo caso così pronunciandosi: “L’infortunio in itinere è evento che può colpire tutti i lavoratori indipendentemente dal tipo di mansioni svolte. (..) l’art. 4 n. 5 del D.P.R. n. 1124/1965 limita la copertura assicurativa agli insegnanti che attendono ad esperienze pratiche oche svolgono esercitazioni di lavoro, mentre l’art.1 del medesimo D.P.R., fa riferimento alle attività per cui vi è contatto con le macchine elettriche: ne consegue che, in difetto di prova dello svolgimento di una di tali occupazioni, non compete alcun indennizzo per eventuali infortuni occorsi nell’attività di insegnamento (nella specie, infortunio “in itinere” occorso mentre l’insegnante si recava ad un corso obbligatorio di aggiornamento) che di per se non dà luogo alla tutela antinfortunistica”.
Richiamando dunque altri orientamenti pregressi come espressi dalla Cass. n.2895/2008; e Cass. n.2870/2004.