La prestazione può essere erogata nei confronti degli studenti universitari per tutta la durata del corso legale di laurea e comunque non oltre i 26 anni di età e che siano a carico del genitore e non svolgano attività lavorativa.
In caso di decesso di un genitore ai figli minorenni – anche adottivi, naturali o solo dell’altro coniuge – l’ordinamento riconosce loro un assegno mensile pari ad una percentuale della pensione del genitore defunto che cessa al compimento della maggiore età. L’assegno continua ad essere pagato anche dopo il compimento della maggiore età ma solo se i figli sono studenti ancora impegnati nella conclusione della scuola media superiore (sino ad un massimo di 21 anni) o universitari (sino ad un massimo di 26 anni) o risultino completamente inabili.
In sostanza lo studente liceale, che magari abbia perso uno o piu’ anni scolastici e che, pertanto, si diploma oltre il 18° anno di età, può continuare a fruire del sostegno economico sino al 21° anno di età. A questa età l’assegno si interromperà inevitabilmente a meno che non si iscriva ad un corso universitario. Discorso piu’ complesso per gli studenti universitari. Nei loro confronti infatti la pensione ai superstiti spetta solo per la sola durata legale del corso di studi e a condizione di non superare i 26 anni di età. Un doppio limite che determina la cessazione dell’erogazione della prestazione per i periodi fuori corso, anche se lo studente ha meno di 26 anni. Ad esempio se il figlio si iscrive a 19 anni in una facoltà con un corso legale di cinque anni, la pensione viene pagata fino al 24° anno di età, indipendentemente dalla circostanza che a tale età lo studente si sia o meno laureato.
D’altro canto, se il figlio si è iscritto all’università all’età di 22 anni la pensione viene pagata sino al 26° anno di età anche se a tale età lo studente, pur in regola con gli esami universitari, non possa ancora aver concluso il percorso di studi.
La normativa favorisce invece chi, una volta conseguita la prima laurea, decide di iscriversi a un’altra facoltà o ad una scuola di perfezionamento o di specializzazione ovvero a corsi di perfezionamento, di integrazione e di cultura annessi a facoltà universitarie, previsti dall’art. 20, lett. B e C, del Testo Unico sulla istruzione superiore approvato con RD 31.08.1933 n. 1592. In questo caso, infatti, il pagamento della pensione continua anche dopo il conseguimento del primo titolo, non oltre, comunque, il compimento del 26° anno di età. Parimenti sono favoriti anche gli studenti che interrompono il proprio corso di studi per iscriversi ad altra facoltà o ad altro corso di laurea della stessa facoltà. In questo caso se vengono riconosciuti utili, agli effetti del nuovo corso, uno o più anni relativi al precedente corso, la durata del nuovo anno accademico si riduce del numero di anni accademici riconosciuti utili.
Si ricorda che per studenti universitari si intendono gli studenti iscritti presso le Università statali; le Università libere; le Accademie di Belle Arti; gli Istituti statali superiori di eduzione fisica (i cd. ISEF); le facoltà di teologia; le Scuole di perfezionamento o di specializzazione per laureati, annesse alle facoltà universitarie; e i Conservatori di musica (questi ultimi a decorrere dall’anno accademico 2005/2006).
I requisiti
Per conseguire il diritto all’assegno al momento del decesso del pensionato o del lavoratore i figli non devono prestare alcuna attività lavorativa e devono risultare a carico del lavoratore o pensionato circostanza che si verifica quanto il loro reddito non sia superiore al trattamento minimo maggiorato del 30% (cioè entro gli 8.490 euro per il 2015).
Naturalmente il decesso del lavoratore/pensionato deve essere avvenuto nel periodo di iscrizione del figlio superstite ad uno degli anni accademici che costituiscono il corso legale di laurea o dei corsi di specializzazione. Se, pertanto, il pensionato è deceduto in un periodo fuori dal corso legale degli studi nessuna prestazione potrà essere erogata nei confronti del figlio studente. Si tratta questa di una limitazione che, soprattutto per via dello spacchettamento dei corsi universitari (3+2) determina talvolta l’impossibilità di accedere all’assegno.
Le Cause di sospensione
Se dopo l’ottenimento della prestazione il figlio studente perde uno dei requisiti sopra indicati la prestazione viene sospesa e, pertanto, una volta rimossa la causa ostativa la prestazione potrà riprendere ad essere erogata. Ciò si verifica, ad esempio se il figlio lavora per un anno o interrompe l’iscrizione all’università per un periodo temporaneo: in tali casi non si estingue il diritto alla pensione (Circolare 3 agosto 1972, n. 53484).