offerta economica di garaIl TAR Milano il 03.11.2015 con la sentenza n. 2306 si è espresso in materia di criteri sulla fissazione di regole sulla quota rigida di utile necessaria ai fini della valutazione di anomalia delle offerte presentate nelle gare di appalto.

 

Nel presente giudizio, invece, la ricorrente ha dedotto di vantare un interesse a “ottenere il risarcimento dei danni subiti, per equivalente monetario, considerate la negligenza e la colpa gravissime della P.A. in tale frangente, per non aver mai ottemperato al giudicato”, specificati nell’equivalente monetario, nella perdita di chance e nel danno curriculare, oltre interessi e rivalutazione monetaria.

 

Il Collegio richiama l’indirizzo della giurisprudenza secondo cui “ai fini della valutazione di anomalia delle offerte presentate nelle gare di appalto, non può essere fissata una quota rigida di utile al di sotto della quale l’offerta debba considerarsi per definizione incongrua, dovendosi invece avere riguardo alla serietà della proposta contrattuale e risultando in sé ingiustificabile solo un utile pari a zero, atteso che anche un utile apparentemente modesto può comportare un vantaggio importante, come nel caso di ricadute positive che possono discendere non solo dalla prosecuzione in sé dell’attività lavorativa, ma anche dalla qualificazione, dalla pubblicità e dal curriculum discendenti per un’impresa dall’essersi aggiudicata e dall’avere poi portato a termine un appalto pubblico” (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 23 luglio 2012, n. 4206, nonché id., sez. V, 17 luglio 2014, n. 3785).

 

Con ordinanza n. 335 del 30.1.2015 la Sezione ha verificato che la tipica comunicazione relativa all’aggiudicazione non fosse stata trasmessa alla società ricorrente, avendo, infatti, opposto la stazione appaltante che la conoscenza sia del provvedimento di aggiudicazione che della sottoscrizione del contratto d’appalto fosse avvenuta unicamente per effetto del deposito della documentazione processuale in data 14.4.2012; conseguentemente la causa è stata rinviata all’udienza pubblica del 13 maggio 2015.

 

Quanto all’omessa trasmissione della comunicazione prevista dall’art. 79 del D.lgs. 163/2006, occorre rilevare che tale adempimento non incide sulla legittimità dell’aggiudicazione, ma semplicemente sulla decorrenza del termine per l’impugnazione.

 

In conclusione: la legittimità della disposta rinnovazione delle operazioni di gara; le considerazioni, più sopra illustrate, circa la scelta della ricorrente di non assolvere a un onere di informazione e partecipazione attiva che le avrebbe consentito di impugnare l’aggiudicazione dell’appalto prima che la sua esecuzione si concludesse; il difetto assoluto di prova, da parte della stessa ricorrente, circa l’anomalìa delle offerte dei concorrenti più utilmente collocati in graduatoria; il difetto assoluto di prova, infine, che l’offerta della National Cleanness, se fosse stata esaminata, sarebbe risultata congrua e, addirittura, suscettibile di aggiudicazione, determinano, a giudizio del Collegio, la reiezione di tutte le proposte domande di risarcimento (danno emergente, lucro cessante, perdita di chance, danno curriculare).

Pertanto, il ricorso è improcedibile, per sopravvenuta carenza d’interesse, in relazione alla domanda di annullamento dell’aggiudicazione definitiva disposta in data 20.4.2009 in favore della società Palmar S.p.A., mentre va respinto con riguardo alle proposte domande di risarcimento.

Per leggere il testo completo della sentenza potete consultare il file in allegato a questo articolo.