Una novità interessante, appena introdotta dalla Legge di Stabilità 2016, è l’introduzione del bonus ai dipendenti per servizi di welfare.
Si tratta, in pratica, di voucher prepagati, che saranno forniti dalle aziende, e serviranno per pagare benefits e servizi aggiuntivi utili a migliorare la vita lavorativa e privata del lavoratore, migliorando così i risultati d’impresa.
Il pagamento avviene attraverso ‘buoni lavoro’ (voucher) il cui valore netto in favore del lavoratore, è di 7,50 euro e corrisponde al compenso minimo di un’ora di prestazione , al costo di 10 euro per il datore di lavoro salvo che per il settore agricolo, dove, si fa riferimento al contratto specifico. Con tali buoni lavoro vengono garantite la copertura previdenziale presso l’INPS (pensione) e quella assicurativa presso l’INAIL.
Come già detto , l’art 48, co. 1 del D.Lgs. n. 81/2015 ha innalzato il limite massimo del compenso che il prestatore può percepire da 5.000 a 7.000 euro (rivalutabili annualmente) stabilendo che “per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a 7 .000 euro (lordo € 9.333) nel corso di un anno civile (dal 1 gennaio al 31 dicembre), annualmente rivalutati sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati”.
Mentre la prestazione resa nei confronti di ciascun imprenditore commerciale o professionista, fermo restando il limite dei 7.000 euro annui, non può comunque superare i € 2.000.
I voucher, ad esempio, potranno essere erogati per i seguenti servizi:
– asili nido
– babysitter;
– borse di studio;
– colf e badanti;
– assistenza a familiari non autosufficienti.
L’art 12 della Legge di Stabilità conferma innanzitutto che – a valle di un contratto di secondo livello con le parti sindacali – è consentita la tassazione agevolata a fini IRPEF del 10% sui premi di produttività non superiori ai 2000 euro per i dipendenti con un reddito annuale fino a 50.000 euro, purché collegati a miglioramenti nell’efficienza produttiva e organizzativa aziendale. In tale sede, l’azienda può negoziare con le parti sociali di rendere disponibile al lavoratore un voucher di welfare aziendale fino al valore di 2000 euro, esentasse, da spendere per i servizi che abbiamo approfondito nella scorsa settimana.
Oppure è il dipendente stesso che può decidere di ricevere una parte della somma in voucher esentasse e la parte rimanente tassata al 10%.Tale importo può raggiungere un tetto di 2500 euro per le aziende che coinvolgono i dipendenti nell’organizzazione del lavoro con commissioni paritetiche.
I buoni lavoro acquistati presso l’INPS sono riscuotibili presso gli uffici postali entro 2 anni dal giorno dell’emissione. I voucher acquistati presso i tabaccai sono riscuotibili presso il circuito dei tabaccai abilitati mentre quelli acquistati presso le banche sono riscuotibili esclusivamente all’interno del medesimo circuito bancario; entrambi sono riscuotibili, entro 1 anno dal giorno dell’emissione, dal secondo giorno successivo alla fine della prestazione di lavoro occasionale accessorio.
Alcune di queste misure sono già considerate esenti secondo il Testo Unico Imposte sui Redditi (Tuir), per cui il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro. Si considerano percepiti nel periodo d’imposta anche le somme e i valori in genere, corrisposti dai datori di lavoro entro il giorno 12 del mese di gennaio del periodo d’imposta successivo a quello cui si riferiscono.