I Centri di assistenza fiscale e i professionisti abilitati, che hanno rilasciato visti di conformità infedeli sulle dichiarazioni 730/2015, hanno tempo fino al 10 novembre per presentare un modello rettificativo del precedente. Altrimenti, saranno loro tenuti a pagare l’imposta, la sanzione del 30% e i relativi interessi: in pratica, l’intero importo che il Fisco avrebbe richiesto al dichiarante ai sensi dell’articolo 36-ter del Dpr 600/1973. Se il contribuente non intende presentare la nuova dichiarazione, potranno comunque evitare la responsabilità relativa a imposta e interessi, comunicando all’Amministrazione finanziaria i dati relativi alla rettifica.
Responsabilità del visto
Quanto precede discende dal Dlgs 175/2014 (“decreto semplificazioni”), che ha introdotto da quest’anno, in via sperimentale, la dichiarazione 730 precompilata, modificando le disposizioni che riguardano la responsabilità di professionisti e Caf che rilasciano il visto di conformità. L’articolo 5, infatti, prevede differenze sostanziali in tema di controlli formali (articolo 36-ter del Dpr 600/1973), distinguendo il caso in cui il contribuente presenta il modello direttamente o tramite il proprio sostituto d’imposta che presta assistenza fiscale da quello in cui l’adempimento dichiarativo viene assolto rivolgendosi a un Caf o a un professionista abilitato.
In particolare, in quest’ultima ipotesi, il controllo formale viene effettuato nei confronti di chi ha apposto il visto di conformità. Mentre, nei riguardi del contribuente, permane il controllo sulla sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto a detrazioni, deduzioni e agevolazioni.
Conseguenze del visto infedele
I professionisti abilitati e i Caf, con l’apposizione del visto di conformità, si assumono la responsabilità di eventuali errori commessi, legati alla loro attività di verifica. Da quest’anno, dunque, in caso di visto infedele, non subiranno più la sanzione amministrativa da 258 a 2.582 euro, ma, sempre che lo stesso non sia stato indotto dalla condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente, saranno tenuti a pagare un importo pari alla somma dell’imposta, degli interessi e della sanzione del 30%, quanto cioè sarebbe stato richiesto al dichiarante ai sensi dell’articolo 36-terdel Dpr 600/1973.
Per rimediare alla violazione, va avvisato il contribuente e predisposta una dichiarazione rettificativa, da trasmettere all’Agenzia delle Entrate entro il 10 novembre dell’anno in cui è stata prestata l’assistenza fiscale. Se però il contribuente non intende presentare il nuovo 730, lo “scarico” di responsabilità può avvenire comunicando all’Agenzia delle Entrate – sempre entro quel termine – i dati rettificati.
Sia nel caso di 730 integrativo che di comunicazione dei dati rettificati, la responsabilità del Caf o del professionista sarà limitata alla sola sanzione che sarebbe stata richiesta al contribuente (quest’ultimo, invece, risponderà dell’imposta e degli interessi). Inoltre, pagandola entro lo stesso 10 novembre, la sanzione sarà ridotta a un ottavo del minimo, cioè al 3,75%.