pecPubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 256 del 3 novembre 2015, il  DECRETO 21 ottobre 2015 della CORTE DEI CONTI, recante “Prime regole tecniche ed operative per l’utilizzo della posta elettronica certificata nei giudizi dinanzi alla Corte dei conti“.

 

Tutte le comunicazioni e notificazioni a cura delle Segreterie delle Sezioni giurisdizionali della Corte dei conti sono effettuate esclusivamente per via telematica secondo le disposizioni del presente decreto, salvo che sia diversamente disposto dal Giudice per uno specifico atto o procedimento.

 

Le comunicazioni e le notificazioni per via telematica avvengono mediante invio di un messaggio dall’indirizzo di posta elettronica certificata della Segreteria della Sezione giurisdizionale all’indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario, salvo quanto previsto al comma 7. Ai fini delle comunicazioni, il testo che si intende comunicare e’ trascritto nel messaggio ovvero e’ allegato mediante copia informatica al messaggio stesso; ai fini delle notificazioni, l’atto che si intende notificare e’ allegato al messaggio in forma integrale quale documento informatico firmato digitalmente.

 

Il pubblico ministero puo’ effettuare direttamente a mezzo della posta elettronica certificata le notificazioni previste dall’ordinamento, secondo le regole tecniche ed operative stabilite per le Segreterie delle Sezioni giurisdizionali con il presente decreto, ai sensi dell’art. 43 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.

 

La comunicazione e la notificazione per via telematica si intendono perfezionate, per il destinatario, nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del destinatario e, per il mittente, nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione del messaggio da parte del gestore di posta elettronica certificata del mittente.

 

Questo il provvedimento in sintesi. Per tutte le restanti informazioni potete consultare il testo completo in allegato a questo articolo.