tosapLa legge n. 662/1996, alla lettera h del comma 149 dell’articolo 3, aveva previsto l’attribuzione alle Province e ai Comuni della facoltà di “prevedere, per l’occupazione di aree appartenenti al demanio e al patrimonio indisponibile dei predetti enti, il pagamento di un canone determinato nell’atto di concessione secondo una tariffa che tenga conto, oltre che delle esigenze del bilancio, del valore economico della disponibilità dell’area in relazione al tipo di attività per il cui esercizio l’occupazione è concessa, del sacrificio imposto alla collettività con la rinuncia all’uso pubblico dell’area stessa, e dell’aggravamento degli oneri di manutenzione derivante dall’occupazione del suolo e del sottosuolo; attribuzione del potere di equiparare alle concessioni, al solo fine della determinazione dell’indennità da corrispondere, le occupazioni abusive”.

 

Nel relativo decreto delegato, l’articolo 63, comma 3, del Dlgs n. 446/1997, prevede che per la determinazione forfetaria del canone per l’occupazione di spazi e aree pubbliche (Cosap) si applica il criterio della moltiplicazione delle misure unitarie delle tariffe per il numero complessivo delle utenze relative a ciascuna azienda di erogazione di un pubblico servizio, peraltro, ritenuto dalla pronuncia in commento essere più semplice di quello precedente.
 

La controversia oggetto della sentenza n. 10345/2015 della Corte di cassazione riguarda la determinazione della base imponibile per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi stessi, per le quali la normativa della tassa per l’occupazione di spazi e aree pubbliche (Tosap), invece, prevedeva all’articolo 47 del Dlgs n. 507/1993 il criterio di determinazione forfetaria della tassa per chilometro lineare occupato.

 

La sentenza del Supremo collegio in rassegna ha ripercorso esaurientemente la disciplina intervenuta dal 2000 fino a tutto il 2003, anno durante il quale era intervenuta l’occupazione, peraltro abusiva (ossia senza alcuna concessione comunale), del suolo pubblico, statuendo l’applicazione dal 1° gennaio 2000, dell’articolo 18 della legge n. 488/1999, modificativo dell’articolo 63, comma 3, del Dlgs n. 446/1997.

 

Da tale individuazione della disciplina legale applicabile ne consegue l’applicazione del “più semplice”, ma anche più oneroso per il fornitore del servizio pubblico, criterio di determinazione della base imponibile non soltanto del canone, ma anche della tassa, avendo il legislatore inteso applicare soltanto per tale fattispecie un unico criterio di determinazione della base imponibile.

 

A tal fine, rammentiamo ancora come il secondo periodo del terzo comma dell’articolo 63 del Dlgs n. 446/1997, disponga che dalla misura complessiva del canone ovvero della tassa prevista al primo comma debba essere detratto l’importo di altri canoni previsti da disposizioni di legge, riscossi dal Comune e dalla Provincia per la medesima occupazione, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.

 

Sul tema dell’occupazione del suolo e sottosuolo pubblico mediante reti di erogazione di servizi pubblici, si veda la sentenza della Corte costituzionale n. 96/2001, ove i giudici delle leggi non hanno ravvisato alcuna lesione costituzionale relativamente alla disciplina differenziata del tributo dovuto in misura più favorevole per l’occupazione del suolo pubblico mediante reti di pubblica utilità introdotto dal legislatore delegato in base al criterio fissato dalla legge delega n. 421/1992 all’articolo 4, comma 4, lettera b), n. 2.

 

La sentenza della Corte regolatrice del diritto in commento cita il proprio precedente espresso nella decisione n. 5130/2012, ove si era affermato come non possa porsi in dubbio che, anche dopo la scissione tra il soggetto distributore del servizio del gas e quello venditore del medesimo, il soggetto distributore rimanga quello che fornisce il servizio, portando il gas al domicilio del consumatore finale, che è a sua volta l’unico soggetto che possa definirsi come utente, con la conseguenza che la riforma dell’erogazione del servizio di fornitura del gas di cui al Dlgs n. 164/2000 nulla ha immutato nel calcolo della Cosap, in quanto le utenze in base alle quali è commisurata rimangono quelle dei consumatori finali che, in quanto utenti, ricevono il servizio dalla società distributrice.

 

Per completezza di informazioni, si evidenzia come la Corte di cassazione, nelle pronunce n. 2555 e n. 2890 del 2002, aveva già ritenuto che l’articolo 47 del Dlgs n. 507/1993 individua la base imponibile della tassa per l’occupazione del sottosuolo di spazi e aree pubbliche stradali mediante le reti di erogazione di pubblici servizi in via forfetaria nel chilometro lineare di strada effettivamente occupata, con l’effetto che la base imponibile risulta indifferente alla sezione delle condutture, all’ingombro dei cavi o all’area occupata e il chilometro lineare deve comprendere tutti tali segmenti.