exit taxIl 6 ottobre scorso, i ventotto ministri finanziari dell’Ecofin (Economic and Financial Affairs Council) hanno raggiunto l’intesa politica sulla modifica alla Direttiva 2011/16/UE che introduce l’obbligo dello scambio automatico delle informazioni sui c.d. tax rulings concessi dalle autorità fiscali dei  Paesi membri.

 

L’intesa, che che giunge solo 7 mesi dopo la presentazione della proposta (marzo 2015), è stata possibile grazie ad una serie di compromessi sulla retroattività del provvedimento e sulla soglia di fatturato delle imprese coinvolte.

 

La disciplina attuale

 

La disciplina in vigore, fino ad oggi, prevedeva che gli Stati membri scambiassero informazioni sui propri tax rulings solo se ritenute “potenzialmente rilevanti” per un altro Stato membro. In conseguenza della discrezionalità valutativa rimessa ai singoli Stati membri, poche informazioni sono state scambiate con l’effetto che, spesso, le autorità fiscali degli altri Paesi Europei non venivano a conoscenza di eventuali tax rulings in grado di incidere sulle tax bases nazionali.

 

Lo scandalo c.d. Luxleaks seguito all’indagine giornalistica condotta dal International Consortium of Investigative Journalists ha rivelato all’opinione pubblica come alcuni Paesi membri abbiano  concesso, per usare un’espressione eufemistica,  tax rulings di favore ad alcune multinazionali al fine di attrarne gli investimenti. La Commissione Europea ha già aperto ufficialmente indagini su alcuni di questi tax rulings ipotizzando la violazione della normativa sul divieto degli aiuti di stato.

 

La modifica alla direttiva 2011/16/UE

 

Al fine di aumentare la trasparenza fiscale e prevenire la concorrenza fiscale dannosa, la modifica alla Direttiva 2011/16/UE rimuove ogni discrezionalità nello scambio di informazioni sui rulings. La nuova disposizione prevede che la trasmissione dei dati sarà obbligatoria e dovrà avvenire ogni sei mesi mediante la compilazione di formats standard da scambiare con tutti gli Stati membri e contenti informazioni di sintesi sui rulings concessi.

 

L’art. 1 paragrafo 3 della proposta di modifica della Direttiva prevede, infatti, un nuovo art. 8 bis, che definisce il campo di applicazione e le condizioni per lo scambio automatico obbligatorio delle informazioni sui rulings così come definiti nello stesso art. 1 della proposta (rulings cross-border eAPA sui prezzi di trasferimento). L’art. 8 bis dispone che le autorità competenti di uno Stato membro comunicano alle autorità competenti di tutti gli altri Stati membri, mediante scambio automatico, le informazioni riguardanti i rulings fiscali da essi emanati o modificati. L’art. 1 par. 6 della proposta di modifica attribuisce, inoltre, alla Commissione Europea la facoltà di istituire un repertorio centrale sicuro per le informazioni comunicate nel quadro della Direttiva medesima.

 

La trasmissione dei dati riguarderà anche i rulings del passato. Quest’ultima previsione è stata una delle più dibattute visto che la proposta iniziale della Commissione voleva ricomprendere lo scambio di tutti i rulings emessi negli dieci anni. Il compromesso raggiunto in seno all’ECOFIN prevede che per i rulings del passato, l’obbligo di comunicazione sussiste, per quanto riguarda i rulings emessi o rinnovati tra il 1 gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013 solo se questi sono ancora validi alla data del 1 gennaio 2014. Con riferimento, invece, ai rulings emessi o rinnovati tra il 1 gennaio 2014 e il 31 dicembre 2016, l’obbligo di comunicazione sussiste indipendentemente da qualsiasi riferimento alla loro validità. Il disposto del nuovo art. 8° paragrafo 2 prevede poi che gli Stati membri abbiano la facoltà di esentare dallo scambio i rulings concessi alle imprese che abbiano un fatturato, singolarmente considerato o come gruppo,  inferiore ai 40 milioni di euro.

 

I tempi dell’entrata in vigore

 

La proposta di modifica di modifica alla Direttiva è stata, come detto, approvata dal Consiglio Ecofin lo scorso 6 ottobre ed è ora all’esame, per il parere non vincolante, del Parlamento europeo. Gli Stati membri avranno tempo fino al 31 dicembre 2016 per implementare le nuove disposizioni della Direttiva all’interno delle legislazioni domestiche. Lo scambio automatico di informazioni sui taxrulings entrerà, quindi, in vigore a partire dal 1 gennaio 2017.

 

I commenti sull’accordo raggiunto

 

Nel comunicato stampa seguito all’accordo raggiunto dall’Ecofin, il presidente della Commissione Europea Jean Claude Juncker ha parlato di “grande balzo in avanti nei nostri sforzi per far progredire il coordinamento e l’armonizzazione fiscale.” Il Commissario Europeo agli affari economici Pierre Moscovici ha sottolineato “non ho memoria di un progetto di direttiva approvato in così poco tempo” aggiungendo che l’accordo raggiunto “è un altro forte segnale che gli Stati membri sono pronti e allineati per raggiungere il nostro obiettivo comune di una più equa ed effettiva tassazione”.  Il Ministro dell’Economia italiano Pier Carlo Padoan nell’ammettere i limiti della direttiva sulla retroattività dello scambio di informazioni ha promesso che nell’ambito della prevista retroattività l’Italia farà “il possibile per recuperare tutto il recuperabile dalla maggiore trasparenza”.