Lo prevede l’articolo 20 della bozza di legge di stabilità presentata dal Governo. La proroga servirà per mettere a regime i nuovi ammortizzatori sociali previsti con il Jobs Act.
La Cassa in deroga ottiene una proroga nel 2016 ma con una durata ristretta. La bozza di legge di Stabilità, all’articolo 20, prevede il rifinanziamento dei sussidi in deroga 2016 con 250 milioni, ma contiene anche una parziale modifica alle regole contenute nel decreto ministeriale 83473/2014 Lavoro-Mef che aveva riperimetrato la disciplina di questi istituti (che già la legge Fomero del 2012 prevedeva sparissero nel 2016). In pratica, si interviene sulle durate: nel 2016 potranno essere concessi trattamenti di cig in deroga solo per tre mesi. Il decreto interministeriale, invece, disponeva per il 2014, 11 mesi in un anno, per il 2015, 5 mesi sempre nell’arco di 12 mesi, mentre dal prossimo anno l’istituto non sarebbe stato più disponibile. Ora invece con la modifica proposta i lavoratori potranno ottenere nel 2016 tre mesi di sussidio, due in meno rispetto al 2015.
Per consentire il transito ai nuovi ammortizzatori previsti dal Jobs Act, in particolare i nuovi fondi di solidarietà di settore che decolleranno il prossimo 1° gennaio 2016 anche se i datori di lavoro che occupano da 5 a 15 dipendenti potranno farne uso non prima del 1° luglio 2016.Non vengono modificate le regole d’accesso. Resta così confermata la platea dei beneficiari potenziali, che include i dipendenti (anche se apprendisti oppure impiegati con contratto di somministrazione) delle imprese che non possono fruire (oppure hanno esaurito) degli ammortizzatori ordinari condizione che siano in possesso di un’anzianità lavorativa presso l’impresa di almeno 12 mesi, e che siano stati utilizzati del tutto gli altri interventi che consentono di gestire i cali di lavoro (compreso lo smaltimento delle ferie).
A cambiare sarà anche la mobilità in deroga. Secondo la bozza di legge di Stabilità, per il 2016 il trattamento in favore dei lavoratori che non hanno maturato 36 mesi di fruizione della mobilità non potrà superare una durata di 4 mesi (contro i 6 mesi della precedente disciplina), non ulteriormente prorogabili, più ulteriori due mesi nel caso di lavoratori residenti nelle aree svantaggiate. Per tali lavoratori il periodo complessivo non può comunque eccedere il limite massimo di tre anni e quattro mesi.