Come previsto dalla nota 30549/15, a partire dal 22 ottobre sono state pubblicate dagli Uffici scolastici regionali le ripartizioni dei posti destinati alla fase c) del piano straordinario di assunzioni.
Le tabelle, disponibili sui siti degli uffici, sono quasi complete: al momento manca solo il dettaglio del sostegno per la Toscana. Appena i dati saranno completi pubblicheremo una tabella riepilogativa.
Il totale dei posti è quello previsto dalla Tabella 1 allegata alla Legge 107/15 ed è stato ripartito, secondo quanto previsto dal comma 95, in funzione del numero di docenti ancora da assumere. Da una prima analisi dei dati e delle domande presentate entro il 14 agosto per le fasi b) e c) dovrebbe essere rispettata l’ipotesi che tutti coloro che hanno presentato la domanda saranno assunti a tempo indeterminato nella fase c). Il Ministero non ha reso ancora disponibile, malgrado le numerose sollecitazioni, il dettaglio delle domande ancora invase dopo la fase b), ma utilizzando il riepilogo delle domande presentate, e tenendo conto che erano presenti anche aspiranti già assunti nelle fasi 0 e a) e le assunzioni effettuate in fase b) il numero dei posti previsti è superiore alle domande inevase.
Per quanto riguarda la distribuzione territoriale delle assunzioni si conferma la possibilità, in molte regioni, di poter essere assegnati alla prima provincia richiesta, mentre in altre regioni le disponibilità sono insufficienti e quindi ci saranno migliaia di trasferimenti forzati. A questo si aggiunge l’iniquità di non aver unificato le fasi b) e c) costringendo i docenti con maggior punteggio a dover accettare la nomina fuori provincia o regione.
Entro il 20 novembre, come previsto dalla nota 30549/15, i posti disponibili nelle varie province saranno assegnati alle scuole sulla base delle dimensioni delle stesse e delle richieste presentate.
A fine novembre dovrebbero essere effettuate le proposte di assunzione della fase c) per le quali saranno disponibili 10 giorni per l’accettazione attraverso istanze online.
Resta confermata, anche per questa fase, la norma che prevede il non raggiungimento della sede proposta se si ha in corso una supplenza annuale o al 30 giugno.