Ai fini del bollo, l’articolo 1, comma 1, della tariffa, parte prima, allegata al Dpr 642/1972, ne prevede l’applicazione, per gli “Atti rogati, ricevuti o autenticati da notai o da altri pubblici ufficiali e certificati, estratti di qualunque atto o documento e copie dichiarate conformi all’originale rilasciati dagli stessi”, mentre l’articolo 1, della tabella annessa allo stesso Dpr 642/1972, esenta in modo assoluto gli “… atti e documenti riguardanti la formazione delle liste elettorali, atti e documenti relativi all’esercizio dei diritti elettorali ed alla loro tutela sia in sede amministrativa che giurisdizionale”. È quanto chiarisce la risoluzione 91/E pubblicata dall’Agenzia delle Entrate. La legalizzazione della firma apposta sulla busta contenente una scheda elettorale è dunque esentata dall’imposta, grazie alla deroga contenuta nella tabella annessa al Dpr 642/1972.
L’interpello
La richiesta, circa lo specifico trattamento fiscale, ai fini dell’imposta di bollo, dell’autentica di firma apposta sulla busta contenente la scheda di votazione – trasmessa a mezzo raccomandata – è stata rivolta all’Agenzia, dal Consiglio nazionale dei geologi, in seguito alle sopravvenute esigenze di rinnovare i Consigli territoriali degli ordini dei geologi. Elezioni per le quali è prevista anche l’espressione del voto per corrispondenza.
La dichiarazione di voto è per sua natura segreta, personale e non delegabile ed è esercitata sempre previo accertamento dell’identità del votante da parte dei componenti il seggio elettorale. Quando, però, il diritto di voto è esercitato mediante lettera raccomandata, questa attività di riconoscimento e identificazione del votante non può essere omessa e, dunque, per l’autenticazione deve essere posta in essere un’attività equipollente a quella svolta, per regola generale, dai componenti il seggio elettorale. Questo è quanto ha chiarito il ministero di Giustizia con riferimento alle votazioni effettuate per le elezioni degli ordini professionali.
Da qui discende l’obbligatorietà dell’autenticazione della firma nella votazione inviata per raccomandata, da effettuarsi tramite i soggetti legittimati a farlo, che sono quelli previsti dall’articolo 14 della legge 53/1990. Si tratta dei notai, dei giudici di pace, dei cancellieri e dei collaboratori delle cancellerie delle Corti di appello, dei tribunali e delle preture, dei segretari delle procure della Repubblica, dei presidenti delle province, dei sindaci, degli assessori comunali e provinciali, dei presidenti dei consigli comunali e provinciali, dei presidenti e dei vice presidenti dei consigli circoscrizionali, dei segretari comunali e provinciali e dei funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia.
Secondo il Consiglio, l’autenticazione della firma, da effettuare secondo il dettato dell’articolo 14 della legge 53/1990, non dovrebbe essere sottoposta al pagamento dell’imposta di bollo in quanto l’articolo 1, della tabella annessa al Dpr 642/1972, esenta in modo assoluto da detta imposta gli “…atti e documenti relativi all’esercizio dei diritti elettorali ed alla loro tutela sia in sede amministrativa che giurisdizionale”.
L’Agenzia risponde
L’Agenzia delle Entrate nulla ha da eccepire in merito a quanto prospettato dall’interpellante, condividendone le conclusioni. Nella risoluzione 91/E di oggi, relativamente al trattamento tributario da riservare, ai fini dell’imposta di bollo, all’autentica di firma, osserva che, mentre l’articolo 1, comma 1, della tariffa, parte prima, allegata al Dpr 642/1972, prevede l’applicazione dell’imposta di bollo (16 euro per ogni foglio) per gli “Atti rogati, ricevuti o autenticati da notai o da altri pubblici ufficiali e certificati, estratti di qualunque atto o documento e copie dichiarate conformi all’originale rilasciati dagli stessi”, l’articolo 1, della tabella annessa allo stesso Dpr 642/1972 (Atti, documenti e registri esenti dall’imposta di bollo in modo assoluto) – in deroga al suddetto principio – esenta, in modo assoluto, dall’imposta di bollo gli “… atti e documenti riguardanti la formazione delle liste elettorali, atti e documenti relativi all’esercizio dei diritti elettorali ed alla loro tutela sia in sede amministrativa che giurisdizionale”.
Secondo il parere delle Entrate, l’esenzione comprende anche le autentiche di firma effettuate ai sensi dell’articolo 14, legge 53/1990, in quanto tale disposizione volge a garantire gli adempimenti connessi con lo svolgimento del procedimento elettorale.