La portata innovativa della dichiarazione precompilata, introdotta dal Dlgs 175/2014, ha richiesto, nel corso dell’anno, più di un chiarimento, soprattutto per i Caf e gli altri intermediari coinvolti, con maggiore responsabilità, nella predisposizione e trasmissione dei modelli 730. Con la circolare n. 34/E del 22 ottobre 2015, l’Agenzia fornisce ulteriori precisazioni.
E così, sotto i 30 euro, in ossequio alle disposizioni finalizzate a gestire le procedure di accertamento e riscossione di crediti di modesta entità, è indenne da attività di recupero l’apposizione – da parte del Caf – del visto di conformità su dichiarazione infedele, a prescindere dall’anno d’imposta in “osservazione”. Vale a dire: l’attuale limite di “sbarramento”, fissato a 30 euro dal 1° luglio 2012, per le attività di accertamento, iscrizione a ruolo e riscossione dei crediti tributari, erariali e regionali, si applica anche alle violazioni relative al rilascio del visto di conformità commesse prima di quella data.
Con l’avvento del 730 precompilato, sul fronte della responsabilità, chi presta assistenza fiscale prende il posto dell’assistito, anche in caso di 730 “ordinario”. Come già chiarito con la circolare 11/2015, il Caf o il professionista che presenta tempestivamente la dichiarazione dell’assistito e, successivamente, entro il 10 novembre, la corregge con un 730 rettificativo, è tenuto a pagare la sola sanzione che sarebbe stata richiesta al contribuente, ridotta ad un ottavo (in applicazione della disciplina del ravvedimento operoso), se il versamento è effettuato entro la stessa data del 10 novembre. Quando invece il 730 è presentato oltre la scadenza del 7 luglio (salvo eventuali proroghe) ed è poi rettificato entro il 10 novembre, oltre alla sanzione per la tardività è dovuta anche quella per visto infedele.
La circolare, infine, precisa che la proroga al 23 luglio, concessa quest’anno per far fronte alle difficoltà sopraggiunte a seguito dell’introduzione della precompilata e del nuovo ruolo assunto dagli intermediari, vale anche per la regolarizzazione della tardiva presentazione dei 730: quella data, pertanto, rappresenta il giorno dal quale decorre la tardività.