libri 2La domanda può essere presentata da tutto il personale della scuola sia di ruolo che supplente. I permessi, se accordati, saranno fruibili nell’anno solare 2016 per un massimo di 150 ore (anche frazionabili tra più aspiranti). Per i supplenti i permessi sono proporzionali alla durata dell’incarico.

 

Il numero di permessi accordabili non può superare il 3% dell’organico (DPR 395/1988).

 

Le modalità di fruizione [ripartizione delle quote orarie destinate alla frequenza, esami, incontri con i docenti ecc. (con certificazione) ed eventualmente libere (per studio)] e le priorità nell’accoglimento delle domande sono regolate da contratti integrativi regionali che potrebbero anche prevedere una scadenza diversa da quella solita del 15 novembre.

 

Gli Uffici Scolastici pubblicano il contingente previsto, per ogni ordine di scuola, che possa fruire dei permessi per diritto allo studio per l’a.s. 204/15. Il personale presenta la domanda nell’istituzione scolastica in cui è in servizio entro il 15 novembre. L’anno di riferimento è solare, dal 1° gennaio al 31 dicembre 2016.

 

I permessi straordinari retribuiti possono essere concessi nella misura massima di 150 ore annue individuali.

 

Chi può presentare la domanda?

 

 

  • personale docente ed educativo

 

  • personale Ata

 

  • personale con contratto d’incarico annuale per l’insegnamento della religione cattolica

 

A chi presentare la domanda?  Alla Segreteria scolastica della scuola di servizio. La scuola la inoltrerà al dirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale. Il personale impegnato in più scuole la presenterà alla scuola che gestisce la propria situazione amministrativa e solo per conoscenza all’altra o alle altre.