poliziottiLa Sezione regionale di controllo per l’Emilia Romagna della Corte dei Conti con la Deliberazione n. 130/2015/PAR del 16 settembre u.s., ha espresso il parere per cui, ai fini del calcolo del limite di spesa previsto per il lavoro flessibile dall’art. 9, comma 28, del decreto-legge n. 78/2010, deve essere esclusa la spesa relativa alle assunzioni stagionali finanziate con i proventi derivanti dalle sanzioni al codice della strada (art. 208 del D.Lgs. n. 285/1992).

 

Nel parere si evidenzia altresì come nelle linee guida per gli organi di revisione degli enti locali, approvate dalla Sezione delle autonomie, con Deliberazione n. 13/2015/SEZAUT/INPR (Linee guida e relativi questionari per gli organi di revisione economico finanziaria egli enti locali per l’attuazione dell’articolo 1, commi 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Rendiconto della gestione 2014), le “spese per il personale stagionale a progetto nelle forme di contratto a tempo determinato di lavoro flessibile finanziato con quote di proventi per violazione al codice della strada” sono incluse tra le componenti da sottrarre, nel calcolo della spesa di personale rilevante ai fini del rispetto della previsione di cui all’art. 1, comma 557, legge n. 296/2006.