Gare AppaltoLa giurisprudenza, in merito all’istituto dell’avvalimento (essendo interdetto soltanto per i requisiti di cui agli artt. 38 e 39 del D. Lgs n. 163/2006, Cons. Stato, sez. V, 14 febbraio 2013, n. 91), ha nondimeno più volte sottolineato che la messa a disposizione del requisito mancante non può risolversi nel prestito di un valore puramente cartolare e astratto.

 

Lo sostiene il Consiglio di Stato, sezione V, nella sentenza n. 4764 del 15.10.2015. Con il primo motivo di gravame, lamentando “Violazione e/o falsa applicazione dei principi in materia di concorrenzialità e favor partecipationis, dei principi di ragionevolezza, buon andamento ed imparzialità dell’amministrazione (artt. 3 e 97). Violazione e falsa applicazione dell’art. 46 comma 1 bis del D. Lgs. 163/2006. Violazione e falsa applicazione dell’art. 1376 c.c. e delle norme in materia di interpretazione dei contratti. Erroneità della sentenza impugnata per omessa pronuncia.

 

Conseguente violazione del principio tra chiesto e giudicato e violazione dell’art. 112 c.p.c.”, le appellanti hanno in sintesi sostenuto l’erroneità del capo della sentenza impugnata che, accogliendo il primo motivo di censura spiegato nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, ha ritenuto che il raggruppamento aggiudicatario, da esse formato, avrebbe dovuto essere escluso dalla gara in quanto l’impegno del fideiussore, contenuto nella polizza presentata dal raggruppamento aggiudicatario, era difforme da quanto stabilito a pena di esclusione dal disciplinare di gara, limitandosi ad indicare come beneficiario l’A.N.C.I. Toscana invece dei comuni aderenti alla convenzione.

 

La giurisprudenza, pur riconoscendo che, in ragione della sua peculiare finalità – di garantire la massima partecipazione alle gare pubbliche, consentendo alle imprese non munite dei requisiti di partecipazione di giovarsi delle capacità tecniche, economiche e finanziarie di altre imprese – l’istituto dell’avvalimento ha carattere generale (essendo interdetto soltanto per i requisiti di cui agli artt. 38 e 39 del D. Lgs n. 163/2006, Cons. Stato, sez. V, 14 febbraio 2013, n. 91), ha nondimeno più volte sottolineato che la messa a disposizione del requisito mancante non può risolversi nel prestito di un valore puramente cartolare e astratto, essendo invece necessari che dal contratto risulti chiaramente l’impegno dell’impresa ausiliaria a prestare tutti quegli elementi che giustificano l’attribuzione del requisito partecipativo (ex multis, Cons. Stato, sez. III, 25 febbraio 2014, n. 887; 7 aprile 2014, n. 1636; sez. IV, 16 gennaio 2014, n. 135, sez. V, 20 dicembre 2013, n. 6125), ritenendo insufficiente allo scopo la sola e tautologica riproduzione nel testo del contratto di avvalimento della formula legislativa della messa a disposizione delle “risorse necessarie di cui è carente il concorrente” o espressioni equivalenti (ex multis, Cons. Stato, sez. III, 18 aprile 2011, n. 2344; sez. V, 6 agosto 2012, n. 4510; sez. IV, 16 gennaio 2014, n. 135; 17 ottobre 2012, n. 5340; sez. VI, 13 giugno 2013,n. 3310).

 

Con riferimento proprio all’avvalimento di garanzia, sostanzialmente invocato dalle appellanti, è stato ulteriormente ribadito (Cons. Stato, sez. III, 19 maggio 2015, n. 2539) che esso “… può spiegare…la funzione di assicurare alla stazione appaltante un partner commerciale con solidità patrimoniale proporzionata ai rischi di inadempimento contrattuale, solo se rende palese la concreta disponibilità attuale delle risorse e dotazioni aziendali da fornire all’ausiliata”.

 

Per tutti i restanti chiarimenti potete consultare il testo completo della sentenza in allegato a quest’articolo.