Ai fini Imu, per equiparare all’abitazione principale l’unità immobiliare posseduta da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, è necessario possederne una sola?
Benedetto Guido
A partire dall’anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una e una sola unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero, già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a condizione che la stessa non risulti locata o data in comodato d’uso (articolo 13, comma 2, del Dl 201/2011). Pertanto, gli immobili in questione (e le relative pertinenze) non sono soggetti all’Imu, a meno che non siano classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, nel qual caso continuano ad applicarsi l’aliquota ridotta e la detrazione dall’imposta lorda. L’agevolazione è riconosciuta ai soli soggetti pensionati nei rispettivi Paesi di residenza e non anche ai pensionati italiani e ai lavoratori all’estero. Per le unità immobiliari possedute da cittadini italiani residenti all’estero per le quali non risultino soddisfatte le condizioni che legittimano l’esclusione dall’Imu, il Comune può stabilire, nell’esercizio della propria autonomia regolamentare, un’aliquota agevolata, purché non inferiore allo 0,46% (risoluzione 6/DF del 2015).