turismo digitaleleleleleleleleleIl credito d’imposta a favore del comparto turismo, riconosciuto ad agenzie di viaggio, esercizi ricettivi e tour operator, che investono nel digitale, è utilizzabile in compensazione tramite F24. Per non perdere il beneficio, la delega di pagamento dovrà essere presentata esclusivamente attraverso i servizi telematici Entratel e Fisconline messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate; in caso contrario, il versamento verrà rifiutato. È quanto prevede il provvedimento del 14 ottobre 2015, che stabilisce modalità e termini di fruizione dell’agevolazione introdotta dall’articolo 9, comma 1, del Dl 83/2014 (“decreto cultura”).

 

Con la risoluzione 85/E dello stesso giorno, istituito, inoltre, il codice tributo “6855” da indicare nell’F24 per l’utilizzo del credito. Il numero va riportato nella colonna degli “importi a credito compensati” ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”; l’“anno di riferimento” è quello di sostenimento della spesa.

 

L’agevolazione riguarda gli anni 2014, 2015 e 2016 e consiste, appunto, in un credito d’imposta pari al 30% dei costi sostenuti per investimenti e attività di sviluppo e promozione della digitalizzazione dei servizi turistici.

 

Il decreto attuativo del 12 febbraio 2015 del ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il ministero dell’Economia e delle finanze, ha individuato la natura degli interventi agevolabili, i beneficiari, gli importi massimi ammissibili, i criteri di verifica e accertamento dell’effettività dei costi sostenuti, le modalità di presentazione della domanda.

 

Dal Mibact all’Agenzia delle Entrate

 

Il provvedimento mette nero su bianco l’iter per il trasferimento delle informazioni dal Mibact all’Agenzia delle Entrate (elenco dei beneficiari, ammontare del credito concesso a ciascuno di essi, eventuali variazioni e revoche) e i controlli previsti sulle deleghe di pagamento.

 

Per ogni modello F24, l’Amministrazione finanziaria verificherà, tramite procedure automatizzate, che il nominativo sia presente nell’elenco dei beneficiari e che la somma utilizzata non superi l’importo complessivamente concesso, considerando anche eventuali altre compensazioni già operate. Nel caso i conti non tornino o l’impresa non risulti nella lista degli aventi diritto al credito, il modello F24 verrà scartato e il pagamento considerato non avvenuto: l’interessato sarà informato della circostanza con un’apposita ricevuta, consultabile sul sito internet dell’Agenzia.