dilazione di pagamentoScende da otto a cinque, anche non consecutive, il numero delle rate non pagate che determinano la decadenza dal beneficio della rateazione delle somme iscritte a ruolo. L’articolo 10 del decreto legislativo recante misure per la semplificazione e razionalizzazione delle norme in materia di riscossione interviene sulla disciplina della dilazione, modificando in più punti l’articolo 19 del Dpr 602/1973.

 

L’obiettivo di fondo perseguito dal legislatore delegato è quello di creare un contesto normativo di favore per il debitore in difficoltà, alla luce della attuale grave congiuntura economica.

 

Dilazione di pagamento (articolo 10)

 

Innanzitutto, viene integralmente sostituito il comma 1 dell’articolo 19. In base alle nuove disposizioni, per importi dovuti fino a 50mila euro, l’agente della riscossione è tenuto a concedere la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo (con esclusione dei diritti di notifica), fino a un massimo di 72 rate mensili, dietro semplice autodichiarazione da parte del contribuente di versare in temporanea situazione di obiettiva difficoltà (in base alla disciplina previgente, il riconoscimento della rateizzazione si configurava alla stregua di una facoltà dell’agente della riscossione). Tuttavia, nel caso in cui le somme iscritte a ruolo siano di importo superiore a 50mila euro, la dilazione può essere concessa solo se il contribuente documenta la propria temporanea situazione di obiettiva difficoltà.

 

Anche il comma 1-quater dell’articolo 19 viene integralmente sostituito. La nuova versione prevede che, ricevuta la richiesta di rateazione, l’agente della riscossione, al pari di quanto già stabilito per l’ipoteca, può iscrivere fermo amministrativo di beni mobili registrati solo nel caso di mancato accoglimento della richiesta ovvero di decadenza dal beneficio ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 19. Sono fatti comunque salvi i fermi e le ipoteche già iscritti alla data di concessione della rateazione.

 

Il nuovo comma 1-quater prevede altresì che, a seguito della presentazione della richiesta di rateazione (e fatta eccezione per le somme oggetto di verifica ex articolo 48-bis del Dpr 602/1973, per le quali la rateazione non può essere riconosciuta), non è possibile avviare nuove azioni esecutive fino all’eventuale rigetto della richiesta. In caso di accoglimento, il versamento della prima rata da parte del debitore determina l’impossibilità di proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate. Ciò, però, a condizione che non si sia ancora tenuto l’incanto con esito positivo o non sia stata presentata istanza di assegnazione, ovvero il terzo non abbia reso dichiarazione positiva o non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.

 

Rilevanti anche le modifiche apportate al comma 3 dell’articolo 19, in base alle quali viene in primo luogo rimodulato il numero delle rate non pagate che determinano la decadenza dal beneficio, portandolo a cinque, anche non consecutive, in luogo delle otto previste dalla precedente disciplina.

 

Inoltre, per effetto della integrale riscrittura della lettera c) del citato comma 3, viene stabilito che, in caso di decadenza dai piani di ammortamento concessi a decorrere dall’entrata in vigore della nuova disposizione, il debitore può ottenere un nuovo piano di rateazione, a condizione che, al momento della presentazione della relativa istanza, le rate del precedente piano, già scadute alla data di tale presentazione, vengano integralmente saldate. In tal caso, comunque la dilazione potrà essere riconosciuta per un numero di rate non superiore a quello delle rate del vecchio piano non ancora scadute alla medesima data.

 

Nel corpo dell’articolo 19 viene inserito il comma 3-bis, in base al quale, in caso di provvedimento amministrativo o giudiziale di sospensione totale o parziale della riscossione emesso in relazione alle somme che costituiscono oggetto della dilazione, il debitore è autorizzato a non versare, limitatamente alle stesse, le successive rate del piano concesso. Allo scadere della sospensione, il debitore può richiedere il pagamento dilazionato del debito residuo, comprensivo degli interessi fissati dalla legge per il periodo di sospensione, nello stesso numero di rate non versate del piano originario, ovvero in altro numero, fino a un massimo di settantadue.

 

Il legislatore delegato interviene anche sul comma 4 dell’articolo 19, modificandolo nel senso di prevedere, al fine di semplificare l’adempimento per i contribuenti e di assicurare maggiore certezza e puntualità all’erario in ordine al pagamento delle rate, che le stesse possano essere versate anche mediante domiciliazione sul conto corrente indicato dal debitore.

 

Infine, viene modificato l’articolo 39, comma 2, del Dpr 602/1973, prevedendo la soppressione della norma in base alla quale gli interessi relativi al periodo di sospensione della riscossione sono riscossi mediante ruolo formato dall’ufficio che ha emesso il provvedimento di sospensione. In un’ottica di semplificazione procedurale, quindi, tali interessi, analogamente a quanto avviene per quelli di mora, sono riscossi direttamente dall’agente della riscossione.

 

Autotutela (articolo 11)

 

Con l’articolo 11, il legislatore delegato interviene sulla disciplina del potere di autotutela degli organi dell’amministrazione finanziaria (annullamento d’ufficio e revoca), aggiungendo tre nuovi commi all’articolo 2-quater del Dl 564/1994. In primo luogo, il nuovo comma 1-sexies prevede che, nei casi di annullamento o revoca parziali dell’atto, il contribuente può avvalersi degli istituiti di definizione agevolata delle sanzioni previsti per l’atto oggetto di annullamento o revoca, alle medesime condizioni esistenti alla data di notifica dell’atto, purché rinunci al ricorso.

 

In caso di ricorso già proposto, è stabilito che le spese del giudizio restano a carico delle parti che le hanno sostenute. Il successivo comma 1-septies, invece, stabilisce che quanto previsto dal precedente comma non trova applicazione in ordine alle ipotesi di cui all’articolo 17, comma 2, del Dlgs 472/1997, relative alla definizione agevolata delle sole sanzioni irrogate contestualmente al recupero del tributo.

 

Infine, il nuovo comma 1-octies espressamente prevede che l’annullamento o la revoca parziali (atti di autotutela parziale) non sono autonomamente impugnabili, poiché, come chiarisce la Relazione illustrativa, “trattasi di una rettifica dell’originaria pretesa impositiva e non di un nuovo atto, sostitutivo del precedente annullato”.

 

Sospensione dei termini per eventi eccezionali (articolo 12)

 

L’articolo 12 si pone l’obiettivo di razionalizzare e uniformare la disciplina delle ipotesi di sospensione dei termini per eventi eccezionali. In particolare, il comma 1 dell’articolo 12 prevede che, in caso di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei contribuenti interessati da eventi eccezionali, sono parallelamente sospesi, per un corrispondente periodo di tempo e relativamente alle stesse entrate, tutti i termini previsti per gli adempimenti, anche processuali, nonché i termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione.

 

Come si legge nella Relazione illustrativa, “la disposizione mira a salvaguardare sia gli interessi del contribuente, che può conoscere in modo certo ed in anticipo le modalità di ripresa degli adempimenti a seguito di sospensioni legate ad eventi eccezionali, sia gli interessi della pubblica amministrazione, consentendo il corretto svolgimento delle attività istituzionali”.

 

Inoltre, viene fissato un termine univoco (trenta giorni dal termine del periodo di sospensione) entro cui devono essere eseguiti i versamenti sospesi. Tale termine, tuttavia, opera esclusivamente qualora non siano emanate specifiche disposizioni circa la ripresa della riscossione.

 

Con il comma 2 viene stabilito che i termini di prescrizione e decadenza relativi all’attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei comuni colpiti dagli eventi eccezionali ovvero aventi sede nei territori di comuni diversi, ma riguardanti debitori aventi domicilio fiscale o sede operativa nei territori dei comuni colpiti da eventi eccezionali e per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell’anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione.

 

Infine, il comma 3 prevede, per l’agente della riscossione, il divieto di notifica delle cartelle di pagamento durante il periodo di sospensione.

 

Razionalizzazione degli interessi per il versamento, la riscossione e i rimborsi di ogni tributo (articolo 13)

 

L’articolo 13 modifica la disciplina della misura del tasso di interesse per il versamento, la riscossione e i rimborsi di ogni tributo, prevedendo che esso sia fissato “possibilmente in una misura unica, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, compresa nell’intervallo tra lo 0,5 per cento e il 4,5 per cento”. Tale misura deve essere stabilita con decreto del ministro dell’Economia e delle Finanze, da emanarsi entro novanta giorni dalla entrata in vigore del Dlgs in commento. Fino alla emanazione del decreto, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alle singole leggi d’imposta e il Dm 21 maggio 2009. Per gli interessi di mora, si applica il tasso individuato annualmente con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate. La misura del tasso di interesse può essere rideterminata annualmente con decreto ministeriale.

 

Notifica a mezzo di posta elettronica certificata (articolo 14)

 

Con l’articolo 14, il legislatore delegato ha inteso potenziare la diffusione dell’utilizzo della posta elettronica certificata nell’ambito delle procedure di notifica, nell’ottica del massimo efficientamento operativo, della riduzione dei costi amministrativi e della tempestiva conoscibilità degli atti da parte del contribuente. A tal proposito, viene integralmente riscritto il comma 2 dell’articolo 26 del Dpr 602/1973.

 

Innanzitutto, le nuove disposizioni confermano che la notifica della cartella di pagamento può essere eseguita, con le modalità di cui al Dpr 68/2005 (Regolamento recante disposizioni per l’utilizzo della posta elettronica certificata), a mezzo posta elettronica certificata, all’indirizzo risultante dagli elenchi a tal fine previsti dalla legge. Tuttavia, nei confronti delle imprese individuali o costituite in forma societaria, nonché dei professionisti iscritti in albi o elenchi, viene sancito l’obbligo per l’agente della riscossione di eseguire la notifica esclusivamente mediante Pec, all’indirizzo risultante dall’Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (Inipec).

 

Pertanto, nei confronti dei soggetti diversi da imprese individuali o costituite in forma societaria, nonché dai professionisti iscritti in albi o elenchi, la notifica a mezzo Pec continua a configurarsi solo come una delle possibili modalità di notifica. Tuttavia, per le persone fisiche intestatarie di una casella di posta elettronica certificata che ne facciano richiesta, la notifica è eseguita esclusivamente mediante Pec all’indirizzo indicato all’atto della richiesta ovvero a quello successivamente comunicato all’agente della riscossione. L’agente della riscossione può quindi consultare gli elenchi Inipec ed estrarne copia anche in forma massiva.

 

Qualora l’indirizzo Pec del destinatario non risulti valido e attivo, l’agente della riscossione è tenuto a eseguire la notifica mediante deposito dell’atto presso gli uffici della Camera di commercio territorialmente competente, con contestuale pubblicazione del relativo avviso sul sito informatico della stessa. Il destinatario deve peraltro essere avvisato per raccomandata con avviso di ricevimento. Allo stesso modo si deve procedere quando la casella Pec del destinatario risulta satura anche dopo un secondo tentativo di notifica, da effettuarsi decorsi almeno 15 giorni dal primo invio.

 

Infine, allo scopo di assicurare alle Camere di commercio i tempi tecnici necessari per l’adeguamento alle nuove regole, si stabilisce che le modifiche in esame si applicano alle notifiche effettuate a decorrere dal 1° giugno 2016. Fino a tale data resta ferma la disciplina previgente.

 

Disposizioni transitorie (articolo 15)

 

Infine, l’articolo 15 del Dlgs in commento detta la disciplina transitoria, in particolare prevedendo una specifica decorrenza per alcune delle nuove disposizioni. In primo luogo, si stabilisce che le nuove disposizioni in materia di sospensione legale della riscossione, di cui all’articolo 1, commi da 538 a 540, legge 228/2012 (come modificate dall’articolo 1 del decreto in esame) si applicano alle dichiarazioni presentate successivamente alla data di relativa entrata in vigore del decreto. Inoltre, si rinvia a un successivo provvedimento dell’Agenzia delle Entrate il compito di disciplinare le modalità telematiche di presentazione della dichiarazione e di invio della risposta al debitore. Fino alla data fissata da tale provvedimento resta fermo quanto disposto dalle stesse disposizioni nella versione in vigore antecedente alle modifiche apportate.

 

Una specifica decorrenza viene altresì prevista per le norme, di cui all’articolo 2, comma 1, che hanno modificato le modalità di rateazione delle somme dovute a seguito dell’attività di controllo e accertamento dell’Agenzia delle Entrate. In particolare, esse si applicano a decorrere dalle dichiarazioni relative al periodo d’imposta in corso:

 

 

  • al 31 dicembre 2014, per le somme dovute ai sensi dell’articolo 2, comma 2, Dlgs 462/1997 (si tratta degli esiti da controlli automatici pagati entro trenta giorni dal ricevimento della relativa comunicazione della liquidazione, nella quale ipotesi l’ammontare delle sanzioni dovute è ridotto a un terzo e gli interessi sono dovuti fino all’ultimo giorno del mese antecedente a quello di elaborazione della comunicazione)

 

  • al 31 dicembre 2013, per le somme dovute ai sensi dell’articolo 3, comma 1, Dlgs 462/1997 (si tratta degli esiti da controlli formali pagati entro trenta giorni dalla comunicazione, nella quale ipotesi l’ammontare delle sanzioni amministrative dovute è ridotto ai due terzi e gli interessi sono dovuti fino all’ultimo giorno del mese antecedente a quello di elaborazione della comunicazione)

 

  • al 31 dicembre 2012, per le somme dovute all’esito dell’attività di liquidazione relativa ai redditi soggetti a tassazione separata di cui all’articolo 17 Dpr 917/1986, fatta eccezione per le somme dovute relativamente ai redditi di cui all’articolo 21 Dpr 917/1986, per le quali le nuove disposizioni si applicano a decorrere dalle dichiarazioni relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2013.

 

 

Le disposizioni di cui all’articolo 2, commi da 2 a 4, del Dlgs in commento non si applicano agli atti di adesione, agli atti definiti ai sensi delle norme in materia di acquiescenza, alle conciliazioni giudiziali e alle mediazioni tributarie già perfezionati alla data di entrata in vigore del decreto.

 

Le disposizioni di cui all’articolo 3, comma 1, in materia di inadempimento nei pagamenti delle somme dovute a seguito dell’attività di controllo dell’Agenzia delle Entrate, si applicano a decorrere dal periodo d’imposta in corso:

 

 

  • al 31 dicembre 2014 per le somme dovute ai sensi dell’articolo 2, comma 2, Dlgs 462/1997 (esiti di controlli automatici, con pagamento tempestivo e riduzione di sanzioni e interessi)

 

  • al 31 dicembre 2013 per le somme dovute ai sensi dell’articolo 3, comma 1, Dlgs 462/1997 (somme dovute all’esito di controlli formali, con sanzioni e interessi ridotti se il pagamento è tempestivo)

 

  • al 31 dicembre 2012 per le somme dovute all’esito dell’attività di liquidazione relativa ai redditi soggetti a tassazione separata di cui all’articolo 17 Dpr 917/1986, fatta eccezione per le somme dovute relativamente ai redditi di cui all’articolo 21 Dpr 917/1986, per le quali le nuove disposizioni si applicano a decorrere dalle dichiarazioni relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2013

 

  • per le rateazioni di somme dovute a seguito di adesione all’accertamento (articolo 8 Dlgs 218/1997), agli atti di adesione, agli atti definiti per acquiescenza (articolo 15 Dlgs 218/1997), alle conciliazioni giudiziali e alle mediazioni tributarie perfezionati a decorrere dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame.

 

 

Le disposizioni di cui all’articolo 19, commi 1, 1-quater e 3, Dpr 602/1973, come modificate dall’articolo 10, comma 1, lettera a), si applicano alle dilazioni concesse a decorrere dalla data di entrata in vigore del Dlgs in commento e ai piani di rateazione decaduti nei ventiquattro mesi antecedenti a tale data. In tal caso, il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, del carico nuovamente rateizzato determina la decadenza automatica dal beneficio della rateazione.

 

Infine, le disposizioni di cui all’articolo 19, comma 3-bis, Dpr 602/1973, introdotto dall’articolo 10, comma 1, lettera a), n. 4, secondo le quali in caso di provvedimento amministrativo o giudiziale di sospensione totale o parziale della riscossione, emesso in relazione alle somme che costituiscono oggetto della dilazione, il debitore è autorizzato a non versare, limitatamente alle stesse, le successive rate del piano concesso, si applicano alle dilazioni concesse a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto e ai piani di rateazione in essere alla stessa data.