Il ministro dell’Economia e delle Finanze, Pier Carlo Padoan, ha lanciato all’attenzione del dibattito europeo una proposta per l’istituzione di un Fondo Salva-Lavoro. La proposta riassunta di seguito e descritta nel documento “European unemployment insurance scheme” è stata presentata con una lectio tenuta presso l’Università di Lussemburgo in occasione delle riunioni Eurogruppo ed Ecofin del 5 e 6 ottobre 2015, nonché con una intervista al Financial Times.
Fondo Salva-Lavoro
Il Governo italiano considera indispensabile affrontare i costi sociali della crisi attraverso iniziative comuni a livello europeo e in particolare nell’ambito dell’area euro. Iniziative in questa direzione sono urgenti anche per ricostituire la fiducia dei cittadini nel progetto europeo. Per massimizzare l’impatto e l’efficacia delle riforme in corso di realizzazione in numerosi paesi europei sarebbe particolarmente opportuna una misura comune di sollievo alle condizioni di disoccupazione, che costituirebbe anche un segnale chiaro di irreversibilità della moneta unica. L’intervento descritto nella proposta italiana può essere realizzato a Trattati costanti. La proposta può essere descritta sinteticamente come un “fondo Salva-Lavoro” costituito con risorse degli Stati aderenti all’area euro, al quale attingere a fronte di shock esterni che colpiscono in modo asimmetrico i diversi paesi dell’unione monetaria.
Funzionamento e principali caratteristiche
La realizzazione del fondo deve essere graduale e mirata a sviluppare maggiori capacità di resistenza per eventuali crisi future. Il meccanismo deve essere costruito in modo da limitare comportamenti opportunistici e trasferimenti permanenti da alcuni paesi ad altri. Si possono ipotizzare le seguenti caratteristiche:
– Attivazione – deve essere collegata a incrementi del tasso di disoccupazione di una certa rilevanza. In questo modo il fondo si attiva nel caso di fasi negative di una certa severità e sulla base di misure che non sono sotto la diretta influenza dei governi. Un intervento tempestivo sulla disoccupazione di breve termine, possibilmente accompagnato da misure di politica attiva del lavoro (p. es. formazione e aiuto all’inserimento), contribuisce a limitare la probabilità e la gravità di incrementi della disoccupazione strutturale.
– Durata e ammontare del beneficio – la misura europea deve essere una misura di base, eventualmente incrementata da misure nazionali.
– Accesso ai benefici – deve essere collegato a condizioni di attivazione/ricerca di lavoro, imprimendo così un’accelerazione all’armonizzazione dei servizi per l’impiego e al loro coordinamento europeo e ai progressi nella portabilità dei diritti sociali e delle qualifiche.
– Gestione – deve essere amministrato da un unico soggetto (ad esempio la Commissione europea) in coordinamento con le autorità nazionali. Le parti sociali nazionali ed europee devono partecipare alla definizione delle caratteristiche e al monitoraggio.
– Finanziamento: il Fondo Salva-Lavoro potrà essere inizialmente alimentato da risorse che si liberano mano a mano che i processi di aggiustamento del mercato del lavoro arrivano a compimento e l’occupazione riprende. Si può anche considerare il versamento di una piccola quota degli attuali contributi al Fondo comune. Il Fondo deve essere dotato di meccanismi correttivi per evitare la possibilità di trasferimenti troppo prolungati verso alcuni paesi. Nel futuro il Fondo potrà essere finanziato da nuove risorse proprie ed evolvere in un vero Fondo di stabilizzazione con possibilità di emissioni e funzioni più ampie.
Base legale
Il Fondo Salva Lavoro – amministrato dalla Commissione e posto in una linea separata del Bilancio UE – può essere realizzato senza necessità di modifiche dei Trattati con una procedura legislativa ordinaria, che coinvolgerebbe quindi anche il Parlamento europeo. La sua attivazione si può basare sull’art. 136 (relativo al coordinamento delle politiche economiche dell’area dell’euro) e sull’articolo 175 (3) che prevede la possibilità di azioni specifiche, necessarie per coordinare le politiche economiche dei paesi membri (o parte di essi) al fine di perseguire gli obiettivi dell’Art. 174 (1) di sviluppo armonioso e il rafforzamento della coesione economica e sociale.