appalti, acquisti pubblici centralizzatiA seguito dell’entrata in vigore del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e del successivo art. 23 bis della legge 11 agosto 2014, n.114, con la Determinazione n. 3 del 25 febbraio 2015, l’Autorità ha fornito le prime indicazioni interpretative relativamente all’applicazione del novellato art. 33, comma 3 – bis del Codice dei contratti.

 

Nonostante questo primo intervento regolatorio, l’applicazione della disposizione de qua mha portato all’attenzione dell’Autorità ulteriori dubbi interpretativi su una serie di tematiche concernenti i diversi aspetti di seguito trattati, tenendo conto, naturalmente, del quadro normativo vigente, che potrebbe, verosimilmente subire mutamenti in forza delle previsioni contenute nel disegno di legge recante la delega al Governo per l’attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (approvato al Senato con atto n. S1678) attualmente, in seconda lettura, alla Camera (atto n. C 3194).

 

Il citato disegno di legge, infatti, nella formulazione attualmente approvata dal Senato, prevede, all’art. 1, comma 1 lett. v), «… l’obbligo, per i
comuni non capoluogo di provincia, di ricorrere a forme di aggregazione o centralizzazione delle committenze prevedendo, per gli affidamenti di importo superiore alle soglie di rilevanza comunitaria, un livello di aggregazione almeno regionale o di provincia autonoma e, per gli affidamenti di importo superiore a 100.000 euro e inferiore alle medesime soglie di rilevanza comunitaria, aggiudicati da comuni non capoluogo di provincia, livelli di aggrega zione subprovinciali definendo a tal fine ambiti ottimali territorialmente omogenei e garantendo la tutela dei diritti delle minoranze linguistiche come prevista dalla Costituzione e dalle disposizioni vigenti».

 

Il presente intervento regolatorio si rende, pertanto, necessario per fornire ulteriori chiarimenti e orientamenti interpretativi, ai soggetti destinatari della nuova disciplina, in materia di acquisti aggregati/centralizzati, in modo da garantire la corretta ed uniforme applicazione delle disposizioni di riferimento e l’opportuno coordinamento con quelle già vigenti in tema di spending review.

 

A tal fine, l’architettura dell’atto di regolazione, dopo un generale inquadramentonormativo, è articolata sulle diverse criticità emerse dalla prassi applicativa e trattate per tematiche di carattere generale. Una prima serie di quesiti riguarda l’ambito soggettivo di applicazione della novella normativa. Al riguardo è stata posta l’interessante questione connessa al proliferare di società partecipate dai comuni (ci si riferisce, in particolare, alle società c.d. in house) e alla possibilità che esse possano rappresentare unmezzo per eludere l’applicazione della norma in esame.

 

Altri quesiti riguardano l’ambito oggettivo di applicazione della medesima novella normativa, di cui in parte si è già trattato con la richiamata determinazione n. 3/2015.

 

In allegato la determinazione completa dell’ANAC.