Chi ha trascurato di effettuare una scelta o di inviare una comunicazione, cioè adempimenti necessari per fruire di alcuni benefici fiscali o accedere a determinati regimi opzionali, può, attraverso la remissione in bonis, vale a dire una sanatoria, rimediare alla disattenzione entro il prossimo 30 settembre, pagando una piccola penalità (la sanzione fissa di 258 euro) con l’F24, utilizzando il codice tributo 8114.
La possibilità, offerta dall’articolo 2, comma 1, del Dl 16/2012, che ha introdotto l’istituto, non permette però di compensare l’importo della sanzione con eventuali crediti del contribuente.
Siamo di fronte, in sostanza, a una forma “ristretta” di ravvedimento operoso, valida soltanto nei casi in cui la svista riguardi adempimenti formali non eseguiti alle naturali scadenze. In tali ipotesi, la norma richiamata assegna, come termine ultimo per la “sanatoria”, quello di presentazione della prima dichiarazione utile.
Il raggio d’azione 2015
I contribuenti che possono approfittare della remissione in bonis, entro il prossimo 30 settembre, sono (per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare):
- le società di capitali che hanno deciso di optare per la “trasparenza fiscale”, per il triennio 2014-2016, e non hanno presentato il modello per comunicare la scelta entro il 31 dicembre 2014
- gli enti e le società controllanti che intendono avvalersi della facoltà di adesione al regime di liquidazione e versamento dell’Iva di gruppo per l’anno 2015, ma non hanno trasmesso il modello Iva 26 entro il 16 febbraio 2015.
Ne possono usufruire, inoltre, gli enti associativi che hanno trascurato di trasmettere all’Agenzia delle Entrate, nei tempi previsti (entro 60 giorni dalla costituzione per gli enti “nuovi”, entro il 31 marzo di ogni anno, in caso di variazione dei dati precedentemente comunicati), il modello Eas.
Non rientrano invece, più, nell’ambito della remissione, le scelte che hanno trovato uno spazio dedicato nella dichiarazione dei redditi. Il “decreto semplificazioni” (articolo 16 del Dlgs 175/2014), infatti, ha previsto la razionalizzazione delle comunicazioni per l’esercizio delle opzioni di accesso a particolari regimi, come quelli del “consolidato”, della “tonnage tax” e dell’Irap “da grandi” (calcolata, cioè, con il metodo “da bilancio”), eliminandole a partire dal periodo d’imposta in corso: con la compilazione di Unico 2015, quindi, viene meno l’obbligo di presentare la comunicazione, prima prevista con appositi modelli.
In realtà, la stessa norma ha attratto nella dichiarazione dei redditi anche la scelta per la “trasparenza fiscale”, ma l’effetto si vedrà il prossimo anno, quando la preferenza, dovendo essere esercitata in Unico Sc, non potrà più rientrare nel perimetro della remissione in bonis.
I paletti
Per avvalersi della regolarizzazione, è necessario che:
- la violazione “non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore dell’inadempimento abbia avuto formale conoscenza”. A tal proposito, l’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 38/2012, ha ricordato che, in caso di accesso, ispezione, verifica o di altra attività amministrativa di accertamento, riguardante settori impositivi diversi da quello cui si riferisce il beneficio fiscale o il regime opzionale, non preclude l’opportunità di avvalersi della remissione in bonis attraverso la successiva trasmissione della comunicazione o l’assolvimento dell’adempimento fiscale richiesto
- “i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento” per accedere a regimi agevolati o a benefici fiscali siano posseduti alla data originaria di scadenza del termine previsto per la trasmissione della comunicazione o per l’effettuazione del relativo adempimento formale
- la comunicazione sia effettuata o l’adempimento richiesto venga eseguito “entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile”. Con questa espressione, si intende il termine ordinario di presentazione di Unico e non ha alcuna rilevanza il “periodo di tolleranza” di 90 giorni previsto dall’articolo 2, comma 7, del Dpr 322/1998.
- la sanzione di 258 euro sia versata contestualmente alla presentazione della comunicazione o all’effettuazione dell’adempimento. Per fare ciò servono un modello F24 e un codice tributo, l’8114.
Memorandum
La sanzione non si può compensare con crediti eventualmente disponibili e, poiché rappresenta l’onere da assolvere per evitare la perdita di un beneficio, non può essere oggetto di ravvedimento.