ammortizzatori,  sociali---Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 221 del 23 settembre 2015, il Decreto Legislativo n. 148 con le disposizioni in materia di riforma della disciplina in materia di integrazione salariale e di fondi di solidarietà bilaterali.

 

In data 23 settembre 2015 è stato pubblicato in gazzetta ufficiale il quinto decreto legislativo attuativo della legge 10 dicembre 2014, n. 183 (Legge Delega sul Jobs Act), il quale rappresenta un testo organico delle disposizioni in materia di integrazione salariale ordinaria e straordinaria e di fondi bilaterali di solidarietà. Di seguito proponiamo una sintesi delle principali novità introdotte dal decreto legislativo.

 

 

  1. Integrazione salariale ordinaria e straordinaria.

 

 

Il titolo I del decreto legislativo n. 148/2015 disciplina la materia dei trattamenti di integrazione salariale ordinario e straordinario. Nello specifico sono dettate norme generali comuni ad entrambe le gestioni e norme specifiche per i singoli trattamenti.

 

Si ricorda che le nuove disposizioni si applicano ai trattamenti di integrazione salariale richiesti a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo (dal 24.09.2015).

 

Disposizioni generali

 

  • Lavoratori beneficiari (artt. 1 e 2)

 

Sono destinatari dei trattamenti di integrazione salariale tutti i lavoratori subordinati, sia a tempo pieno che parziale, compresi i lavoratori con contratto di apprendistato professionalizzante.

 

Con riferimento agli apprendisti l’applicazione degli ammortizzatori non è piena: il decreto, infatti, stabilisce che qualora gli apprendisti siano alle dipendenze di imprese destinatarie del solo trattamento di integrazione salariale straordinaria (ad esempio, imprese commerciali con più di 50 dipendenti), essi saranno “coperti” dalla sola causale di crisi aziendale, mentre nell’ipotesi in cui l’impresa sia destinataria dei trattamenti ordinario e straordinario di integrazione oppure solo di quello ordinario, la copertura riguarderà soltanto il trattamento di integrazione ordinaria.

 

Dalla data di entrata in vigore del provvedimento sono estesi agli apprendisti gli obblighi contributivi previsti per le integrazioni salariali.

 

Viene, poi, stabilito che il periodo di durata dell’apprendistato sia prorogato in misura equivalente all’ammontare delle ore di integrazione fruite per effetto della sospensione o della riduzione di orario.

 

Sono esclusi dall’ambito di applicazione i dirigenti e i lavoratori a domicilio.

 

  • Misura dell’integrazione (art. 3)

 

 

La misura del trattamento integrativo è pari all’80% della retribuzione globale che sarebbe spettata per le ore non prestate comprese tra zero ore ed il limite orario contrattuale. Le modalità di quantificazione dell’ammontare del trattamento integrativo in relazione alla dislocazione oraria della prestazione ed alle modalità di erogazione della retribuzione, ivi comprese le indennità accessorie rispetto alla retribuzione base, restano identiche rispetto al passato.

 

La misura del trattamento è soggetta agli stessi obblighi contributivi già esistenti come l’art. 26 della legge n. 41/1986 che prevede una riduzione dell’ammontare del trattamento pari al 5,84%. L’ammontare massimo dell’integrazione salariale non può superare per l’anno 2015 i seguenti importi massimi mensili:

 

  1. euro 971,71 quando la retribuzione mensile di riferimento per il calcolo del trattamento, comprensiva dei ratei di mensilità aggiuntive, è pari o inferiore a euro 2.102,24;
  2. euro 1.167,91 quando la retribuzione mensile di riferimento per il calcolo del trattamento, comprensiva dei ratei di mensilità aggiuntive, è superiore a euro 2.102,24

 

 

Il trattamento di integrazione salariale sostituisce in caso di malattia l’indennità giornaliera di malattia, nonché l’eventuale integrazione contrattuale prevista.

 

L’integrazione non è dovuta per le festività non retribuite e per le assenze che non comportino retribuzione.

 

Ai lavoratori beneficiari dei trattamenti di integrazione salariale spetta l’assegno per i nucleo familiare.

 

  • Durata massima complessiva (art. 4)

 

 

Per ciascuna unità produttiva la durata massima complessiva del trattamento ordinario e di quello straordinario non può essere superiore a 24 mesi in un quinquennio mobile. Ai fini del calcolo della durata massima complessiva delle integrazioni i trattamenti richiesti prima dell’entrata in vigore del decreto (prima del 24.09.2015) sono computati per la sola parte autorizzata (“goduta”) dopo l’entrata in vigore del decreto (art. 44, c. 2).

 

  • Contribuzione addizionale e figurativa (artt. 5 e 6 )

 

 

È previsto a carico delle imprese che presentano domanda di integrazione salariale un contributo addizionale (art. 5) nel caso di fruizione del trattamento, articolato nelle seguenti misure:

 

  • 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore non lavorate, relativamente ai periodi di integrazione ordinaria o straordinaria fruiti anche attraverso più interventi fino ad un massimo di 52 settimane in un quinquennio mobile;

 

  • 12% oltre le 52 settimane e sino ad un massimo di 104 in un quinquennio mobile;

 

  • 15% oltre le 104 settimane in un quinquennio mobile.

 

I periodi di sospensione o riduzione dell’orario di lavoro per i quali è ammessa l’integrazione salariale sono riconosciuti utili ai fini del diritto e della misura alla pensione anticipata o di vecchiaia. Per detti periodi il contributo figurativo è calcolato sulla base della retribuzione globale cui è riferita l’integrazione salariale.

 

  • Modalità di erogazione (art. 7)

 

 

Il decreto fissa la regola generale del pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale da parte dell’impresa ai dipendenti aventi diritto alla fine di ogni periodo paga. Successivamente l’impresa farà richiesta di rimborso o di conguaglio all’INPS. Per i trattamenti richiesti a decorrere dal 24.09.2015 o, se richiesti antecedentemente, non ancora conclusi entro la predetta data, la richiesta di rimborso/conguaglio deve avvenire, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione o dalla data del provvedimento di concessione. Per i trattamenti conclusi prima del 24.09.2015 il termine dei sei mesi decorre dalla predetta data (24.09.2015).

 

Nelle ipotesi in cui l’azienda versi in difficoltà finanziarie tali da non consentire l’anticipazione dei trattamenti ai dipendenti la sede territoriale competente dell’INPS (trattamento di integrazione salariale ordinaria) o il Ministero del Lavoro (trattamento di integrazione salariale straordinaria) possono autorizzare il pagamento diretto delle prestazioni da parte dell’Istituto previdenziale stesso.

 

  • Condizionalità e politiche attive del lavoro (art. 8)

 

 

Il lavoratore che svolga attività di lavoro autonomo o subordinato durante il periodo di integrazione salariale non ha diritto al trattamento per le giornate di lavoro effettuate. Il lavoratore decade dal diritto al trattamento di integrazione salariale nel caso in cui non abbia provveduto a dare preventiva comunicazione alla sede territoriale dell’INPS dello svolgimento dell’attività lavorativa.

 

 

Integrazioni salariali ordinarie (artt. 10-18)

 

Rimandando alla lettura dell’art. 10 del decreto per l’individuazione delle imprese destinatarie del trattamento di integrazione salariale ordinaria, l’art 11 individua due causali di corresponsione del trattamento:

 

  • situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all’impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali;

 

  • situazioni temporanee di mercato.

 

Le integrazioni salariali ordinarie hanno una durata massima di 13 settimane continuative, limite che può essere prorogato trimestralmente fino a un massimo complessivo di 52 settimane. Qualora l’impresa abbia fruito di 52 settimane consecutive di integrazione salariale ordinaria, per poter richiedere un nuovo intervento ordinario è necessario che sia trascorso un periodo di almeno 52 settimane di normale attività lavorativa.

 

L’integrazione salariale ordinaria relativa a più periodi non consecutivi non può superare complessivamente la durata di 52 settimane in un biennio mobile.

 

È precisato inoltre che non possono essere autorizzate ore di integrazione salariale ordinaria eccedenti il limite di un terzo delle ore ordinarie lavorabili nel biennio mobile, con riferimento a tutti i lavoratori dell’unità produttiva mediamente occupati nel semestre precedente la domanda di concessione dell’integrazione salariale.

 

 

Per tutte le altre informazioni potete consultare il file in PDF con il testo completo del decreto, in allegato a quest’articolo.