L’Anci richiama l’attenzione del Governo e del Parlamento su una problematica sorta in seguito ad una modifica introdotta nel Dl 78/2015 che richiede una urgente correzione.
L’evoluzione normativa
La questione è così sintetizzabile: la disciplina contenuta nell’articolo 6, comma 5, del Dl n. 78 del 2010 impone a tutti gli enti e organismi pubblici, anche con personalità giuridica di diritto privato, inclusi quindi quelli riconducibili agli enti locali, l’adozione di modifiche statutarie che prevedono un limite nella composizione degli organi interni, a decorrere dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore del decreto stesso.
Tale disposizione è stata oggetto di intervento in seguito alla deroga contenuta nella legge 147/2013 che ha introdotto la non applicabilità del limite massimo di cinque componenti degli organi di amministrazione stabilita nel citato articolo 6, comma 5, agli istituti culturali che comprovassero la gratuità degli incarichi.
Nel 2015, con il decreto legge 78/2015, l’articolo 16-bis è intervenuto stabilendo che la limitazione nella composizione degli organi non si applica alle associazioni e alle fondazioni costituite con finalità di gestione di beni del patrimonio mondiale dell’umanità, che ricadono nel territorio di più Province, che comprovino la gratuità dei relativi incarichi, con una modifica sostitutiva della precedente norma di deroga.
La posizione dell’Anci
Ciò detto, l’Anci ritiene, alla luce di un principio generale di ragionevolezza, che il recentissimo intervento normativo, in considerazione del contenuto di stretto dettaglio, avrebbe dovuto operare non in termini sostitutivi, ma semmai specificativi ed estensivi della deroga stabilita dal legislatore solo nel 2013, che concludeva peraltro un dibattito approfondito sul settore finalizzato a sostenere e stimolare il capitale privato nella meritoria attività a sostegno delle iniziative di carattere culturale, indirizzo da tempo promosso in ogni provvedimento normativo dal Governo e dal legislatore.
A questo si aggiunge che l’intervento sostitutivo introduce una disparità di trattamento tra i possibili organismi interessati, aventi le medesime tipologie, alcuni dei quali godrebbero della deroga, mentre altri in seguito alla modifica di recente apportata non potrebbero inserire nel Consiglio di Amministrazione a titolo gratuito altri componenti.
L’Anci ricorda, infine, che la finalità primaria del Dl 78/2010 era quella di operare una riduzione dei costi degli apparati amministrativi. In tal senso, il comma 420 dell’articolo 1 della legge 147/2013, pur introducendo una deroga a tale previsione normativa, proseguiva in tale ottica di razionalizzazione della spesa prevedendo, come condizione per l’applicazione della deroga, la gratuità degli incarichi dei componenti degli organi di amministrazione.