trenoL’Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART) ha accertato la fondatezza del ricorso avanzato nei mesi scorsi da Federconsumatori a sostegno delle ragioni di un’utente che si è vista negare ogni forma di rimborso per le spese sostenute in conseguenza della soppressione senza preavviso del proprio treno regionale, un disservizio ripetuto in due diverse occasioni.

 

Nel dettaglio l’Autorità ha accertato, tra le diverse questioni segnalate, due significative infrazioni al Regolamento CE 1371/2007 sui diritti dei passeggeri:

 

• mancata esposizione nelle stazioni e sui treni delle informazioni obbligatorie per l’utenza della possibilità di ricorrere, all’esito negativo del reclamo al gestore, in seconda istanza alla stessa Autorità di Regolazione dei Trasporti;

 

• mancata risposta all’utente entro 30 giorni dalla presentazione del reclamo e senza provvedere a comunicare un termine successivo.

 

Per ognuna di queste singole inadempienze all’impresa ferroviaria si applicano le sanzioni previste dal D.Lgs.70/2014 che vanno da un minimo di 200 a 1.000 euro, importi certamente non proibitivi che però, se applicati puntualmente, indurranno comunque Trenitalia e le altre imprese ferroviarie a comportamenti più virtuosi nei confronti degli utenti, in particolare gli utilizzatori dei treni regionali.

 

Federconsumatori registra con soddisfazione il riconoscimento delle infrazioni contenute nel reclamo e il loro accoglimento ed auspica che dopo la fase di avvio l’Autorità sia in grado di produrre i propri atti in tempi più rapidi e tempestivi. Come già segnalato da Federconsumatori nel corso delle audizioni presso l’Autorità, la stessa interviene a regolare e sanzionare le imprese ferroviarie inadempienti, mentre non ha competenze specifiche sui risarcimenti all’utente.

 

Per non deludere ancora una volta le aspettative degli utenti, la stessa Autorità ha l’interesse a ricercare il giusto equilibrio tra le sanzioni comminate alle imprese inadempienti e l’eventuale volontà delle stesse a risarcire all’utente il danno prodotto.