È necessario il permesso di costruire per l’installazione di una canna fumaria di dimensioni tali da alterare la sagoma dell’immobile?
Lo ha spiegato il Tar Campania, che con la sentenza 3612/2015 ha affermato che in questi casi non possono considerarsi elementi accessori.
Con il ricorso in epigrafe, depositato il 5.11.2014, il ricorrente, proprietario di immobile a destinazione commerciale in Portici ed adibito ad attività di ristorazione, impugna il provvedimento n.391 notificato il 7.8.2014 con il quale il competente Dirigente gli ingiungeva la demolizione di una canna fumaria del diametro di 50 cm. e dell’altezza di mt. 19,20 in acciaio inox, realizzata accanto alla gabbia scale senza permesso di costruire in zona vincolata ai sensi del d.lgs. n 42/2004.
L’assunto trova riscontro in recenti pronunce, essendosi condivisibilmente sancito che “In materia edilizia, l’onere della prova in ordine all’epoca di realizzazione di un abuso edilizio grava sull’interessato che intende dimostrare la legittimità del proprio operato, e non sul Comune che, in presenza di un’opera edilizia non assistita da un titolo che la legittimi, ha solo il potere-dovere di sanzionarla a norma di legge”(T.A.R. Marche, Sez. I ,12 dicembre 2014 n. 1020 ; in terminis anche T.A.R. Campania – Napoli, Sez. II, 27 novembre 2014 n. 6118).
Peraltro, la doglianza in disamina potrebbe rinvenire aspetti di rilevanza e radicare l’interesse del ricorrente solo ove questi fosse riuscito a dimostrare che la canna fumaria è stata costruita antecedentemente all’entrata in vigore della legge urbanistica n. 1450/1942, che sancì la necessità del permesso di costruire per creare volume urbanisticamente rilevante e trasformazione del territorio nei centri urbani, laddove la L n. 865/1967 (c.d. Legge Ponte) estese siffatta necessità anche agli edifici e ai manufatti realizzati al di fuori del centro urbano.
A norma del D.P.R. n. 380/2001, art. 33, ove il dirigente accerti l’avvenuta esecuzione di opere di ristrutturazione edilizia senza titolo o in totale difformità da esso, ne ingiunge la demolizione al proprietario e al responsabile dell’abuso. Di talché, anche ammesso che il ricorrente sia estraneo all’intervento de quo agitur, sicuramente può essere legittimo destinatario della misura repressiva reale in qualità di proprietario dell’immobile Ed in tale sua qualità gli è stata infatti notificata l’ordinanza avversata, qualifica che egli ammette espressamente di possedere nella narrativa in fatto. Alcuna violazione di legge o difetto di istruttoria è pertanto ravvisabile nel provvedimento gravato.
La canna fumaria la cui abusiva realizzazione è stata sanzionata con il provvedimento al vaglio del Tribunale, è posta all’esterno de fabbricato, come ha chiarito la relazione n. 7121 del 17.11.2014 a firma del competente Responsabile comunale, prodotta dalla difesa civica il 19.11.2014.
Di talché risulta contraddetta l’affermazione di cui alla narrativa in fato del ricorso a stare alla quale il manufatto sarebbe posizionato al’interno dell’immobile. Inoltre le sue caratteristiche inducono ad affermarne la natura impattante sia l’ambiente che il territorio, avendo esso un diametro di 50 cm. e un’altezza di ben 19,20 mt..
Di conseguenza, alla luce dell’orientamento testé passato in rassegna, per la sua realizzazione occorreva il previo rilascio del permesso di costruire, non potendo esso annoverarsi tra gli interventi di mera manutenzione ordinaria.
In allegato pubblichiamo la sentenza completa.