imprese, partecipateIl 30 ottobre scade il termine per la presentazione della comunicazione dei beni concessi in godimento ai soci e dei finanziamenti dai soci 2014.
Entro tale data quindi bisogna comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati relativi:
  • ai beni dell’impresa concessi in godimenti a soci o familiari;

 

  • ai soci o familiari dell’imprenditore che effettuano finanziamenti o capitalizzazioni nei confronti dell’impresa.

 

Sono obbligati alla comunicazione i soggetti che esercitano attività di impresa sia in forma individuale che collettiva purché residenti. In particolare:

 

  • imprenditore individuale;

 

  • società di persone (snc, sas)

 

  • società di capitali (spa, srl e sapa)

 

  • società cooperative;

 

  • stabili organizzazioni di società non residenti;

 

  • enti privati di tipo associativo, limitatamente ai beni relativi alla sfera commerciale.

 

La comunicazione dei dati dei beni concessi in godimento a soci o familiari.

 

La comunicazione dei dati dei beni concessi in godimento a soci o familiari può essere effettuata, in via alternativa:

 

  • dall’impresa concedente;

 

  • dal socio;

 

  • dal familiare dell’imprenditore.

 

La comunicazione va effettuata per ogni bene concesso nel periodo di imposta. Sono previste diverse esclusioni dall’obbligo di comunicazione e in particolare:

 

  • beni concessi in godimenti agli amministratori

 

  • beni concessi in godimento al socio dipendente o lavoratore autonomo, se costituiscono fringe benefit;

 

  • beni di società o enti privati di tipo associativo che svolgono attività commerciale concessi in godimento a enti non commerciali soci se utilizzano gli stessi per fini esclusivamente istituzionali;

 

  • alloggi delle società cooperative edilizie di abitazione a proprietà indivisa concessa ai propri soci;

 

  • beni ad uso pubblico per i quali è prevista l’integrale deducibilità dei relativi costi;

 

  • beni diversi dalle autovetture, altri veicoli soggetti a registrazione, unità da diporto, aeromobili ed immobili se di valore non superiore ad € 3.000 al netto di iva.

 

La comunicazione dei finanziamenti e capitalizzazioni.

 

L’agenzia delle Entrate ha previsto che i soggetti che esercitano attività d’impresa sono tenuti a comunicare all’anagrafe tributaria i dati delle persone fisiche soci o familiari dell’imprenditore che abbiano concesso all’impresa finanziamenti o capitalizzazioni. La comunicazione può essere inviata solo dal soggetto titolare del reddito di impresa che riceve l’apporto per finanziamenti o capitalizzazioni per un importo complessivo, per ciascuna tipologia di apporto, pari o superiore a € 3.600.

 

Sono esonerati dall’adempimento le imprese in contabilità semplificata che non sono dotate di un conto corrente dedicato all’attività o quando l’amministrazione finanziaria è già in possesso dei dati relativi all’apporto (ad es. quando il finanziamento è stato effettuato tramite atto pubblico o scrittura privata autenticata).