La detrazione per gli inquilini di alloggi sociali adibiti ad abitazione principale spetta solo in presenza di un imponibile. «Tale agevolazione non si applica qualora l’intestatario dell’alloggio sociale non sia percettore di reddito imponibile, come ad esempio disoccupati, invalidi civili, titolari di pensione sociale». Lo ha indicato ieri il Mef in una riposta fornita dal sottosegretario Pierpaolo Baretta in commissione Finanze alla Camera al question time presentato da Giulio Cesare Sottanelli (Scelta civica).
Com’è noto, per il triennio 2014-2016, il Decreto legge 47/2014 ha introdotto una detrazione a favore dei soggetti titolari di contratti di locazione di alloggi sociali, adibiti a abitazione principale. In caso di incapienza dell’IRPEF lorda, al contribuente è riconosciuta una quota di ammontare pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza. L’agevolazione non si applica, però, se l’intestatario dell’alloggio sociale non è percettore di reddito imponibile.
Il sottosegretario ha sottolineato che il soggetto che non possiede redditi esula dal campo dell’incapienza. Tale nozione, infatti, presuppone un reddito su cui calcolare l’imposta, anche se l’Irpef netta poi risulta pari a zero. Pertanto il riconoscimento del beneficio «in assenza di un’imposta lorda non integra una detrazione fiscale precisa il Mef bensì andrebbe considerato come contributo». E sarebbe quindi un intervento di «natura non fiscale che necessiterebbe di adeguata copertura a carico della fiscalità generale».