spesa sanitariaCon la sentenza n. 7209/2015, la Corte di cassazione è stata chiamata a pronunciarsi in merito alla legittimità, o meno, di una richiesta di rimborso dell’Iva assolta da una Unità sanitaria locale, svolgente in quanto tale attività di carattere sanitario (esenti dall’imposta ai sensi dell’articolo 10, nn. 18) e 19), del Dpr n. 633/1972), sui propri acquisti di beni effettuati negli anni 1996-2002, sul presupposto che il tributo non avrebbe dovuto essere applicato in considerazione dell’attività “esente” svolta dallo stesso soggetto acquirente.

 

Investita della questione, la Corte – ponendosi in linea con la giurisprudenza della Corte di giustizia europea (v., sul punto, l’ordinanza nn. 18/05 e 155/05 del 6 luglio 2006) e con numerose proprie precedenti pronunce (v., tra le varie richiamate, le sentenze n. 9108/2009, n. 355/2010, n. 4628/2011) – ha negato la legittimità della richiesta di rimborso avanzata dal soggetto in questione.

 

Sul punto, infatti, i giudici di legittimità hanno ribadito che il regime di esenzione dal tributo si rende applicabile unicamente alla rivendita dei beni originariamente acquistati da un soggetto passivo per le esigenze di un’attività esentata, come emerge dallo stesso tenore letterale della disposizione comunitaria di esenzione di cui all’articolo 13, parte B, lettera c, della sesta direttiva Iva n. 388/1977 (v., ora, il corrispondente articolo 136 della direttiva di rifusione 2006/112/Ce), “..in quanto l’imposta sul valore aggiunto versata in occasione dell’acquisto iniziale di detti beni non abbia formato oggetto di un diritto a detrazione“.

 

In tale ottica, pertanto, i giudici di legittimità hanno correttamente affermato che la disciplina di esenzione da Iva trova applicazione soltanto in relazione alle successive rivendite di beni già inseriti dal soggetto passivo (originario acquirente-successivo cedente) nell’esercizio di proprie attività esenti.

 

In sostanza, l’esenzione dal tributo si applica non già alle cessioni di beni effettuate nei confronti di soggetti con attività “a valle” esente (come nel caso dedotto in controversia), bensì alle successive rivendite di tali beni compiute da quest’ultimi soggetti; la mancata detrazione dell’Iva in sede di acquisto, infatti, comporta necessariamente l’esenzione della successiva cessione, onde evitare fenomeni di doppia imposizione a carico degli acquirenti finali dei beni medesimi.

 

Il consolidato orientamento della Corte, del resto, appare pienamente in linea anche con la previsione nazionale dell’articolo 19, comma 2, del Dpr n. 633/1972, di recepimento della citata norma comunitaria, secondo cui non è ammessa la detrazione del tributo assolto “a monte” per l’acquisto o l’importazione di beni utilizzati nel compimento di operazioni esenti o comunque non soggette a imposta.