disclosurePer facilitare i contribuenti, che potrebbero incontrare delle difficoltà nel reperire la documentazione e le informazioni relative ad annualità per le quali è scaduto il termine per l’accertamento, ai fini della causa di non punibilità, con il provvedimento del 14 settembre 2015, viene concesso maggior tempo per la trasmissione degli atti da inviare a corredo della richiesta di adesione alla collaborazione volontaria.

 

Il nuovo termine è fissato allo scadere dei trenta giorni dalla data di presentazione della prima o unica istanza di accesso, che deve avvenire entro la fine del mese di settembre.

 

Coloro che, invece, hanno già presentato la relazione di accompagnamento e intendono inserire nella procedura altri imponibili, imposte e ritenute – per i quali è scaduto il termine per l’accertamento – correlati alle attività dichiarate nell’ambito della voluntary disclosure, possono integrare la relazione e la documentazione entro 30 giorni da oggi.
Il provvedimento del 30 gennaio scorso dell’Agenzia delle Entrate disponeva, al punto 7.4, che la relazione di accompagnamento e la relativa documentazione a supporto della richiesta di accesso alla procedura, dovevano essere trasmesse entro 30 giorni dalla presentazione dell’istanza e, comunque, non oltre il 30 settembre 2015.

 

Lo scorso 5 agosto, però, è stato emanato il Dlgs 128/2015, concernente “Disposizioni sulla certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuente…”, che, all’articolo 2, comma 4, ha integrato la disciplina relativa alla collaborazione volontaria (legge 186/2014), prevedendo che, ai fini della causa di non punibilità, di cui all’articolo 5-quinquies, commi 1 e 2, del Dl 167/1990, si considerano parte della collaborazione volontaria anche gli imponibili, le imposte e le ritenute correlati alle attività dichiarate nell’ambito di tale procedura per i quali è scaduto il termine per l’accertamento, è pertanto necessario inserirli nella relazione di accompagnamento all’istanza di accesso.

 

Considerato che il decreto legislativo 128/2015 è entrato in vigore il 2 settembre scorso, i contribuenti che intendono avvalersi di tale disposizione normativa possono incontrare maggiori difficoltà nel reperire la documentazione e le informazioni proprio per le annualità per le quali è scaduto il termine per l’accertamento, in quanto più remote nel tempo.

 

L’Agenzia delle Entrate, quindi, ha ritenuto opportuno consentire a questi contribuenti di usufruire del termine di 30 giorni per la trasmissione della relazione di accompagnamento e pertanto, a modifica di quanto precedentemente disposto, ha previsto, con il provvedimento del 14 settembre 2015, che la trasmissione della relazione di accompagnamento all’istanza di accesso alla procedura di collaborazione volontaria può essere effettuata entro trenta giorni dalla data di presentazione della prima o unica istanza, che deve avvenire entro il 30 settembre 2015.

 

Per coloro che hanno già presentato la relazione, ci sono 30 giorni – dal 14 settembre 2015 (data di pubblicazione del provvedimento) – per integrarla con i documenti e le informazioni relativi agli imponibili, alle imposte e alle ritenute correlati alle attività dichiarate nell’ambito alla procedura di collaborazione volontaria, per i quali è scaduto il termine per l’accertamento.