bonus meritoLa legge 13 luglio 2015, n. 107 ha disposto (con l’art. 1, comma 129) che le modifiche come introdotte nei confronti dell’articolo 11 del TU della scuola hanno effetto dall’inizio dell’anno scolastico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge 107/2015.

 

Una delle questioni centrali è quella del merito: una nota dolente, spesso osteggiata da professori e sindacati, contrari – a loro dire- non tanto all’ introduzione della meritocrazia nella scuola, quanto alla sua difficoltà di attuazione, data la singolare complessità della professione docente. Oggi, il riconoscimento del merito si traduce in un bonus che sarà assegnato dal preside.

 

Il nuovo “comitato di valutazione”, per dare giudizi su neo-assunti e merito professionale: due insegnanti (un terzo docente verrà scelto dal consiglio d’Istituto) andranno ad affiancare il componente esterno individuato dall’Usr, i due rappresentanti dei genitori (uno solo per il secondo ciclo di istruzione), il rappresentante degli studenti (alle superiori).

 

La nota cifra dei 200 milioni di euro, avrà effetto a decorrere dall’anno 2016, ripartita a livello territoriale e tra le istituzioni scolastiche in proporzione alla dotazione organica dei docenti, considerando altresi’ i fattori di complessita’ delle istituzioni scolastiche e delle aree soggette a maggiore rischio educativo, con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca. Questo significa che non tutte le scuole avranno a disposizione la stessa cifra, che in media, potrebbe essere di circa sulle 2/3000 euro a scuola.

 

La nuova legge 107/2015 demanda ora alle singole istituzioni scolastiche la responsabilità di definire i criteri per valutare i docenti, e al dirigente scolastico il compito di individuare i meritevoli applicando quei criteri collegialmente definiti.

 

La premialità per merito comporta una valutazione delle prestazioni professionali, e viene attribuita annualmente ad una quota ristretta di insegnanti. Teoricamente nulla vieta che un insegnante possa beneficiare del bonus più di una volta.

 

Il beneficio ha carattere aggiuntivo alla progressione per anzianità e ha natura accessoria. Diversamente da quanto a suo tempo aveva previsto il CCNL del 1999, quando era ministro Luigi Berlinguer, il bonus – come è stato definito – non costituisce beneficio permanente, perché viene erogato come una tantum.

 

Il riconoscimento economico del merito professionale costituisce una novità assoluta della riforma. L’importo del bonus dipende dai criteri definiti dai Comitati di valutazione di ciascuna istituzione scolastica autonoma. La somma a disposizione di ciascuna istituzione scolastica, tenendo conto dei criteri di ripartizione, è in media di circa 24 mila euro all’anno.

 

La misura individuale del bonus dipende dalla quantità dei beneficiari. La legge non prevede più, come si precisava nella relazione tecnica dell’iniziale testo del ddl, una percentuale del 5% dei docenti in servizio, quali destinatari del bonus.

 

Infatti, in piena autonomia il comitato di valutazione potrà prevedere una quantità minima o ampia di beneficiari. È di tutta evidenza che l’entità del bonus sarà inversamente proporzionale alla quantità dei beneficiari: più è elevato il numero dei beneficiari, meno consistente è l’importo del bonus.