mepa_paIl Consiglio di Stato, sez. V, con sentenza n. 3954 del 20 agosto 2015 si è pronunciato in merito alla legittimità della procedura adottata da una Stazione Appaltante in merito all’individuazione delle ditte da invitare ad una procedura di cottimo fiduciario limitatamente a quelle iscritte sulla piattaforma telematica, nel caso specifico il Mercato Elettronico, selezionando solo quelle che operavano nel medesimo ambito provinciale.

 

Come chiarito preliminarmente dal G.A. va innanzitutto ribadito che «lungi dal postulare la sussistenza di un diritto alla partecipazione di quanti operano nel mercato elettronico, la normativa applicata circoscrive le imprese da invitare a quelle inserite negli elenchi (.), fra le quali – ripetesi – non è inclusa l’appellante. Per l’altro, quanto al regime della pubblicità, in ragione del principio di strumentalità delle forme al tipo di procedura, supplisce si sensi dell’art. 331 d.P.R. n. 207/2010 la disciplina del mercato elettronico, laddove prevede il necessario utilizzo degli elenchi di operatori già definiti dal (.) gestore del mercato.»

 

Inoltre la particolare tipologia dell’appalto e le modalità di esecuzione dello stesso hanno «ragionevolmente indotto la stazione appaltante a privilegiare nell’ambito della piattaforma informatica (.) che prevede la possibilità di selezionare gli operatori su base regionale o provinciale, le imprese in grado di offrire tempestivamente le prestazioni richieste.»

 

Tali valutazioni discrezionali operate dal RUP sono una caratteristica imprescindibile dei servizi telematici forniti agli Enti anche mediante la piattaforma ASMECOMM nella quale gli elenchi fornitori se mediante la diffusione nazionale consentono la più ampia partecipazione degli operatori economici nel rispetto del principio di concorrenza, conformemente alle specifiche esigenze della singola Stazione Appaltante possono fare emergere l’interesse della stessa, nelle procedure negoziate, a selezionare i concorrenti tra le ditte operanti nel proprio territorio al fine di salvaguardare la più puntuale e tempestiva esecuzione dell’appalto stesso.